Study plan
Storia medievale e Paleografia
First year
Second year
Third year
Storia moderna e contemporanea
First year
Second year
Third year
Storico-religioso
First year
Second year
Third year
Teorie e pratiche dell'antropologia
First year
Second year
Third year
Optional Groups
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CDS IN
STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI (Classe L-42)
Approvato dal Consiglio telematico del Corso di Studio del 12-13 aprile 2018
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
del 19 aprile 2018
Art. 1. Il CdS in Storia, Antropologia, Religioni è articolato in quattro curricula:
a) Storia medievale e Paleografia;
b) Storia moderna e contemporanea;
c) Storico-religioso;
d) Teorie e pratiche dell’Antropologia.
1.1 Ogni curriculum è coordinato da un docente del CdS che collabora con il Presidente all’organizzazione didattica del curriculum di propria competenza. I coordinatori sono designati dal Consiglio del CdS e ne sono uno degli organi di gestione [vedi Regolamento del CdS, Art. 5, comma 1, lettera c)].
1.2 I curricula prevedono uno o più verbalizzanti delle AAF 1044 (Tirocinio) designati dal Consiglio del CdS. I verbalizzanti non erogano attività didattica, coordinano i rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche e private che offrano opportunità di tirocinio, valutano le attività svolte dagli studenti del CdS e ne verbalizzano l’attribuzione dei cfu. I 6 crediti associati alle AAF 1044 sono riportati nel Manifesto degli Studi.
1.3 I curricula prevedono uno o più verbalizzanti delle AAF 1085 (Per la conoscenza di almeno una lingua straniera) designati dal Consiglio del CdS. I verbalizzanti non erogano attività didattica, verificano le conoscenze degli studenti nella lingua straniera da essi prescelta per lo svolgimento della prova e verbalizzano l’attività formativa attribuendo l’idoneità. I 3 crediti associati alle AAF 1085 sono riportati nel Manifesto degli Studi.
1.4 I percorsi formativi sottomessi dagli studenti nel periodo indicato ogni anno dalla Facoltà sono valutati e approvati dalla Commissione percorsi formativi i cui componenti sono designati dal Consiglio del CdS e ne sono uno degli organi di gestione [vedi Regolamento del CdS, Art. 5, comma 1, lettera c)]. I membri della Commissione svolgono attività di orientamento, valutano i piani di studio e ne registrano l’approvazione nel sistema informatico di Ateneo.
1.5 Le domande di iscrizione al CdS presentate da studenti provenienti da altri CdS e/o Facoltà e/o Atenei sono valutate dalla Commissione trasferimenti e passaggi i cui componenti sono designati dal Consiglio del CdS e ne sono uno degli organi di gestione [vedi Regolamento del CdS, Art. 5, comma 1, lettera c)]. Il riconoscimento delle attività formative già presenti in carriera, l’attribuzione dei cfu equipollenti, l’indicazione del curriculum e le delibere finali sono in carico ai componenti la Commissione. In presenza di particolari criticità segnalate dalla Commissione la procedura è valutata e definita dal Consiglio del CdS.
Art. 2. Il Manifesto degli Studi
2.1 Il Manifesto degli Studi è elaborato dal Consiglio del CdS sulla base dell’Ordinamento del CdS approvato dal Consiglio Universitario Nazionale.
2.2 Il Consiglio del CdS individua ogni anno per la coorte studentesca successiva e in base al calendario comunicato dall’Area Offerta Formativa:
a) gli ambiti disciplinari e le relative eventuali oscillazioni di cfu, in conformità all’Ordinamento del CdS, da attivare nell’offerta formativa di ogni curriculum del CdS;
b) i Settori Scientifico-Disciplinari da attivare all’interno degli ambiti;
c) i cfu obbligatori per determinati Settori Scientifico-Disciplinari;
d) gli insegnamenti da attivare all’interno delle tipologie disciplinari e degli ambiti per ogni curriculum e per ogni anno di corso.
2.3 Gli obiettivi degli insegnamenti sono inseriti ogni anno nell’apposita sezione del sistema informatico, interfaccia “Didattica programmata”.
2.4 Al Presidente del CdS è affidato il compito di predisporre il Manifesto degli Studi secondo quanto deliberato dal Consiglio del CdS [vedi Regolamento del CdS, Art. 3, comma 2, lettera d)].
Art. 3. La Didattica erogata
3.1 La Didattica erogata è elaborata dal Consiglio del CdS sulla base dell’Ordinamento del CdS approvato dal Consiglio Universitario Nazionale e secondo i Manifesti degli Studi degli anni di riferimento.
3.2 Il Consiglio del CdS individua per ogni Anno Accademico – secondo la calendarizzazione comunicata dall’Area Offerta Formativa e le indicazioni dei Settori Scientifico-Disciplinari – i docenti che ricoprano gli insegnamenti con carico didattico, affidamento di incarico, affidamento aggiuntivo, mutuazione, fruizione.
3.3 Il CdS dichiara che almeno 90 crediti sono erogati da professori e/o ricercatori inquadrati nei relativi Settori scientifico-disciplinari e in ruolo presso l’Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati.
3.4 Gli insegnamenti scoperti sono attribuiti mediante procedure comparative espletate secondo la normativa vigente. Il Consiglio del CdS valuta le candidature presentate informaticamente, approva le attribuzioni e/o, in assenza di candidature, le eventuali richieste di bando di contratto e infine delibera l’assetto complessivo e definitivo della “Didattica erogata”.
3.5 I 12 crediti a scelta dello studente sono riportati nel Manifesto degli Studi.
3.6 Il CdS non prevede propedeuticità obbligatorie che impediscano il passaggio ad anni successivi al primo.
3.7 La modalità di erogazione della didattica è convenzionale e non sono previste modalità di frequenza differenziate per studenti part-time e lavoratori.
3.8 I dati delle schede insegnamento sono inseriti ogni anno nell’apposita sezione del sistema informatico, interfaccia “Didattica erogata”.
3.9 La prova di verifica dell’apprendimento può essere orale e/o scritta secondo quanto dichiarato nella scheda dell’insegnamento.
3.10 La modalità di organizzazione degli eventuali recuperi degli obblighi formativi in ingresso è valutata annualmente dal Consiglio del CdS sulla base dei risultati delle prove di verifica delle conoscenze.
Art. 4. La prova finale
4.1 Il percorso didattico si conclude con la prova finale, che costituisce una importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Ad essa si accede in seguito all'adempimento di tutti gli obblighi didattici previsti dal Manifesto degli Studi. I 9 crediti attribuiti alla prova finale sono riportati nel Manifesto degli Studi.
4.2 La prova consiste in un elaborato scritto, relativo ad uno dei SSD costitutivi del Corso di Studio, mediante il quale lo studente dimostra il conseguimento dei risultati di apprendimento attesi, la capacità di applicare le conoscenze acquisite, il raggiungimento delle competenze previste dal percorso formativo.
4.3 L’elaborato presenta caratteristiche strutturali diverse in relazione al curriculum di afferenza dello studente, l’argomento è concordato con lo studente richiedente e assegnato dal relatore in totale autonomia.
4.4 L’elaborazione e l’organizzazione delle Sedute di Laurea sono in carico alla Segreteria didattica dipartimentale che costituisce le commissioni e stabilisce le date delle Sedute in collaborazione con il Presidente del CdS e in conformità con le indicazioni fornite dalla Facoltà.
Art. 5 Approvazione del Regolamento didattico del CdS
5.1 Il Regolamento didattico ed ogni sua eventuale modifica e/o integrazione sono approvati dal Consiglio del CdS a maggioranza relativa.