Organizzazione e contatti

Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica

Serena Baiani

Docenti di riferimento

MARIA GRAZIA DELLA SCALA
FRANCESCO MANCINI
ALESSANDRA BATTISTI
CARMELA MARIANO
LUIGI SORRENTINO
CARLO VALORANI

Rappresentanze studentesche

Camilla Carraro
Erika Ortenzi

Tutor del corso

PAOLA ALTAMURA
FRANCESCA ROSSI

Referente di Facoltà per Disabilità e Dsa

La referente di Facoltà per disabilità o DSA è la prof.ssa Teresa Villani.

La referente garantisce che vengano attuate le necessarie misure di supporto alla didattica e allo studio per le condizioni di disabilità o di Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Collabora con altri servizi di Ateneo per garantire un supporto integrato e coordinato. 

Per contattare la tua Referente puoi inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: teresa.villani@uniroma1.it

 

Manager didattico

Tiziana Cipriani

Referente per la didattica

Ufficio corsi di studio

Via Emanuele Gianturco, 2 - 00196 ROMA (6° piano st.  606)
Referente per la Didattica
Elisa Amodio
Tel.  06 49919316 - int. 29316
elisa.amodio@uniroma1.it

Garante studenti di Facoltà

La Garante studenti di Facoltà è la Prof.ssa Rosalba Belibani.

Puoi rivolgerti al Garante per segnalare abusi, disfunzioni o restrizioni dei tuoi diritti, problemi di natura amministrativa, didattica o di altro genere.

Il Garante è tenuto alla massima riservatezza nelle interlocuzioni e nelle eventuali interazioni con altri organi dell'università. 

Per contattare la tua Garante puoi inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica rosalba.belibani@uniroma1.it

 

Regolamenti

Regolamento del corso

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA-RIGENERAZIONE URBANA (CLASSE LM-4)

TITOLO PRIMO
Finalità e Organi del CdLm
Art. 1
Finalità
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Architettura-Rigenerazione urbana (d’ora in poi “CdLm”) afferisce alla Classe di laurea LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, in applicazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270 (già 4/S Classe delle Lauree in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile, prevista dal DM 4 agosto 2000 e successivo DM 28 novembre 2000).
Esso persegue un progetto formativo e culturale, connotato da alti livelli di integrazione, interdisciplinarietà, interscalarità e iteratività, per la formazione di una figura professionale con particolari competenze nel campo dei metodi, delle procedure, degli strumenti e dei meccanismi attuativi da attivare nell’ambito di strategie di rigenerazione urbana, inserendola così a pieno titolo nel contesto europeo e delle nuove linee di azione e di ricerca.
2. Il CdLm si svolge nelle Sedi della Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma (d’ora in poi “Facoltà”).
3. La Struttura didattica di “riferimento” del CdLm è il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, così come si evince dalla Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 3 novembre 2017 e dalla Deliberazione della Giunta di Facoltà del 30 novembre 2017.
Ai fini del completamento dell’Offerta didattica del CdLm concorrono, in qualità di Dipartimenti “associati”, i Dipartimenti Architettura e Progetto, Ingegneria strutturale e geotecnica, Storia, disegno e restauro dell’architettura.
4. Il presente Regolamento, in ottemperanza allo Statuto della “Sapienza” Università di Roma, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento tipo dei Corsi di Studio di Ateneo, disciplina l’organizzazione del CdLm, per quanto non definito dai predetti riferimenti regolamentari e normativi.
5. Ai sensi dell’art 1 del Regolamento tipo dei Corsi di Studio di Ateneo, l’offerta formativa di Sapienza è realizzata dai Corsi di Studio. Ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. d) dello Statuto e dell’art 6 del Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento di riferimento propone l’Ordinamento didattico e/o le relative modifiche del Corso di Studio di sua prevalente competenza, anche su segnalazione delle Commissioni paritetiche, dandone comunicazione formale alla Facoltà interessata per le relative deliberazioni entro i termini da queste stabiliti, all’interno del calendario definito a livello di Ateneo.
La Facoltà esprime parere obbligatorio sulle proposte pervenute, le approva per quanto di competenza e provvede ad inoltrarle al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che si esprimono dopo avere acquisito i pareri della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 2
Organi del CdLm
1. Sono Organi del CdLm:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Vicepresidente:
- il Comitato di Coordinamento;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
- il Comitato di indirizzo;
- eventuali altre Commissioni straordinarie.

Art. 3
Il Consiglio
1. L’istituzione del Consiglio di Corso di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo ed i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.

3. Il Consiglio esercita un’attività deliberante per le materie di competenza del CdLm. I docenti di cui al comma 2, lettere d) partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
Il Segretario, nominato dal Presidente, è il più giovane tra i ricercatori in ruolo, e a parità di anzianità, il più giovane di età.

4. Il Consiglio opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento e assicura la qualità delle attività formative.
In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’Ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente il Quadro delle esigenze di copertura didattica (erogata e programmata) dei singoli insegnamenti, di competenza del Dipartimento di riferimento, tenendo conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’Offerta formativa e delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
d) propone i regolamenti didattici del Corso di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) individua i cultori della materia che potranno essere inseriti all’occorrenza nelle Commissioni di esame, nominate dal Presidente, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento;
l) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
n) approva il Regolamento del Corso di Studio.

5. Per la validità delle Sedute del Consiglio del CdLm è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto.
Nel computo, per determinare la maggioranza, non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l’assenza.
In ogni caso, la Seduta del Consiglio di CdLm non può essere ritenuta valida in assenza del Presidente o del Vicepresidente o Decano che ne fa le veci.

6. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica. La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.

7. Le presenze alle Sedute del Consiglio del CdLm sono registrate all’inizio di ciascuna Seduta distintamente tra gli aventi diritto al voto e gli altri membri del Consiglio.

8. Nelle Sedute del Consiglio del CdLm, il Presidente apre la discussione sugli argomenti in oggetto e sulle proposte di delibere, oppure può chiedere interventi, anche integrativi, a relatori referenti di tematiche specifiche.
Il Presidente può, tenuto conto della discussione, proporre la chiusura delle iscrizioni a parlare, fissare un limite di tempo per ogni intervento sullo stesso tema e impedire di ridiscutere su argomenti già deliberati.
Il Presidente può chiedere al Consiglio di approvare l’inversione dei punti all’ordine del giorno o l’inserimento di argomenti particolarmente urgenti non previsti all’ordine del giorno.

9. I membri del Consiglio che intervengono nella discussione possono presentare emendamenti scritti alle proposte di delibere ed illustrarli.
Non possono, sotto qualsiasi forma, essere proposti emendamenti a deliberazioni già prese dal Consiglio del CdLm.

10. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono prese, invece, a maggioranza degli aventi diritto, per le materie che rivestono un ruolo strutturale nella gestione del CdLm.
In particolare, si fa riferimento:
a) alla nomina del Presidente;
b) alla composizione del Comitato di Coordinamento;
c) alla composizione della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
d) alle modifiche dell’Ordinamento;
e) alle modifiche del Manifesto degli Studi;
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Le votazioni del Consiglio avvengono, di norma in modo palese e per alzata di mano, tranne quanto diversamente previsto ai sensi del presente Regolamento, oltre che nei casi previsti ai sensi della normativa vigente. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
La votazione a scrutinio segreto può anche essere prevista su richiesta del Presidente, o almeno di un quarto dei docenti strutturati componenti il CdLm.

12. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.

Art. 4
Il Presidente
1. Il Presidente del CdLm viene eletto, a scrutinio segreto, dai docenti di ruolo, ivi compresi i docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i rappresentanti degli studenti, tra i Professori Ordinari o Associati a tempo pieno, sulla base delle candidature pervenute. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
Il Presidente dura in carica tre anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo.

2. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.

3. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

4. In particolare, spettano al Presidente i compiti di:
a) convocare il Consiglio predisponendo l’Ordine del giorno, dirigere, moderare la discussione e garantire l’osservanza del Regolamento;
b) sovrintendere e coordinare le attività del CdLm;
c) curare l’esecuzione delle Delibere, vigilare sul rispetto di quanto deliberato dal Consiglio del CdLm, provvedere alla redazione dei verbali curandone l’inoltro alla Struttura dipartimentale di riferimento e alla Facoltà.
d) preparare l’offerta formativa del Corso di Studio;
e) elaborare e aggiornare le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
f) convocare e partecipare, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
g) convocare il Comitato di Indirizzo;
h) predisporre, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
i) coordinare le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
l) contribuire alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
m) nominare, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
n) proporre, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.

Art. 5
Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle attività del CdLm e, a questi fini, partecipa a tutti gli Organi del CdLm in qualità di membro aggiunto senza diritto di voto, con eccezione per i casi in cui rivesta contemporaneamente la carica di membro effettivo di uno degli stessi Organi del CdLm.
2. Il Vicepresidente è designato dal Presidente tra i docenti strutturati di riferimento del CdLm.
3. In caso di impossibilità del Presidente, per qualsiasi ragione, a svolgere le sue mansioni o in caso di sua assenza prolungata per un periodo superiore ai 4 mesi e nel limite massimo di 9 mesi, il Vicepresidente ne fa le veci a tutti gli effetti, assumendone ruolo e funzioni protempore.

Art. 6
Il Comitato di Coordinamento
1. Il Comitato di Coordinamento svolge attività istruttoria e di supporto per le materie di competenza del Consiglio del CdLm.
Il Comitato svolge, altresì, funzioni deliberanti sulle materie, così come esplicitate al successivo comma 3.
Esso è costituito da cinque membri dei quali due membri di diritto e tre membri eletti.
Sono membri di diritto:
- il Presidente, con ruolo di Presidente del Comitato;
- il Responsabile della qualità all’interno della Commissione di gestione AQ di cui al successivo art. 6.
Gli altri tre membri vengono eletti dal Consiglio tra i docenti strutturati titolari di un insegnamento nel Consiglio del CdLm, su proposta del Presidente, tenendo presente l’equilibrio tra SSD, fasce e di genere.
Il Comitato si avvale, inoltre, di un componente afferente al Personale TAB.

2. Il Comitato di Coordinamento riassorbe le funzioni di Commissione didattica e ha il compito di istruire questioni inerenti i contenuti didattici del CdLm, formulare pareri non vincolanti e proposte da sottoporre all’attenzione del Presidente ai fini della successiva Deliberazione del Consiglio di CdLm, nonché deliberare su questioni inerenti le pratiche studenti.

3. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce un efficace supporto al funzionamento della didattica, attraverso una continua interazione con gli Uffici del Dipartimento di riferimento, della Facoltà e dell’Ateneo, nonché con le strutture (Comitati di coordinamento e Commissioni) e con il Presidente del CdLm;
b) monitora il coordinamento dei programmi dei corsi di insegnamento dei docenti, la loro articolazione nei contenuti, in particolare per quanto attiene gli obiettivi e le finalità formative, l’articolazione dell’attività didattica e l’organizzazione delle prove d’esame, nell’ambito del processo di assicurazione della Qualità del CdLm;
c) propone la sperimentazione di modalità organizzative delle attività didattiche orientate all’innovazione e al miglioramento qualitativo del percorso formativo;
d) predispone annualmente il Quadro delle esigenze di copertura didattica (erogata e programmata) dei singoli insegnamenti, di competenza del Dipartimento di riferimento;
e) approva i piani di studio individuali degli studenti, le domande di tesi e le pratiche relative agli studenti, ai fini della successiva ratifica in Consiglio di CdLm;
f) approva i riconoscimenti e le convalide degli esami e dei crediti didattici conseguiti dagli studenti in altri CdS o in altre Facoltà italiane ed estere o relativamente ad altre attività formative certificate, ai fini della successiva ratifica in Consiglio di CdLm;
g) predispone e diffonde (anche attraverso lo spazio Internet dedicato al CdLm) le informazioni relative al percorso formativo, agli orari delle lezioni, ai calendari di esame e delle altre prove di verifica, nonché gli orari di ricevimento dei docenti.

Art. 7
La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (AQ)
1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (AQ) è composta da cinque membri:
- il Presidente del CdLm, in qualità di membro di diritto;
- due docenti, di cui uno nominato Responsabile Qualità nelle attività di autovalutazione e Assicurazione della Qualità;
- dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio;
- da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
I membri della Commissione vengono nominati dal Consiglio di CdLm, su proposta del Presidente, e durano in carica 3 anni, con la possibilità di un solo rinnovo.

2. La Commissione effettua un periodico monitoraggio del percorso formativo, con particolare riferimento all’andamento delle carriere degli studenti, alla loro soddisfazione e agli sbocchi professionali, indirizzando anche i processi di pianificazione, monitoraggio e controllo degli risultati ottenuti. Predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà

Art. 8
Il Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo e ha l’obiettivo di rafforzare le più efficaci sinergie con la rete delle relazioni con il territorio e con le istituzioni (Enti territoriali e locali, Aziende e Società, Ministeri, Reti museali, mondo della produzione, Ordini e Associazioni professionali, Istituti e Fondazioni di ricerca, Istituti di cultura) in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico, di caratterizzazione dei profili formativi e di assicurazione della qualità del CdLm.
2. Il Comitato ha compiti di promozione, di proposta e di riscontro delle attività svolte nell’ambito del percorso formativo, anche con riferimento all’organizzazione di tirocini e stage.
E’ composto da sette membri di cui due docenti e cinque interlocutori esterni, rappresentativi a livello locale, regionale, nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni ed è approvato dal Consiglio di CdLm su proposta del Presidente.
Laddove il numero delle istituzioni superi il numero massimo di membri esterni previsti, si procederà per rotazione.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.
Art. 9
Elezioni degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Corso di Studio
1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio le studentesse e gli studenti iscritti al Corso di Studio ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo spetta alle studentesse e agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a tutti gli iscritti e iscritte fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà. L’elettorato passivo spetta alle studentesse e agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio.
3. Sono eletti le studentesse e gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominata o nominato chi sia iscritto a un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidate e candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominata o nominato chi è più giovane di età.
4. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio non ne inficia la valida costituzione.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto o eletta, il rappresentante degli studenti e delle studentesse è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Chi, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università o in altro Consiglio di Corso di Studio è considerato decaduto o decaduta.
6. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
7. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza triennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
8. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
9. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.

Art. 10
Norme finali e di rinvio
1. Il presente Regolamento, a esito dell’approvazione del Consiglio di Corso di Studio, del Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul Catalogo del Corso di Studi Sapienza.

2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento dal Consiglio di Corso di Studio, sono approvate dal Consiglio di Corso di Studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio e dalla Giunta della Facoltà, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.

TITOLO SECONDO
Norme specifiche del CdLm
Art. 9
Descrizione del percorso formativo
1. Il percorso formativo del CdLm è unico, con una durata di due anni. Il percorso formativo si struttura intorno all’esperienza del progetto, inteso come dimensione sperimentale nei suoi aspetti teorici e operativi, ed è articolato in Laboratori Monodisciplinari, Laboratori Integrati e Corsi Monodisciplinari.
2. Il CdLm costituisce la naturale prosecuzione della Laurea triennale Scienze dell'Architettura, erogata nell’ambito dell’Offerta formativa della Facoltà, o di eventuali altre Lauree triennali nella classe L-17 erogate in altri Atenei.
3. Il CdLm si conforma alla Direttiva 85/384/CEE e alle relative raccomandazioni.
Art. 10
Conoscenze richieste per l’accesso
1. L’accesso al CdLm è libero.
2. Le modalità di ammissione al CdLm prevedono la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale e del possesso dei requisiti curriculari previsti dall’Ordinamento.
3. La verifica dei requisiti per accedere al CdLm avviene con modalità definite con un apposito bando annuale a cura della Facoltà.
4. Per la verifica dei requisiti è predisposto un modello di autocertificazione del titolo conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e dei settori scientifico disciplinari corrispondenti agli insegnamenti.
È possibile controllare la propria situazione inserendo i CFU acquisiti rispetto ai requisiti curriculari indispensabili, pari a 108 CFU (ordinamento della classe di lauree L-17 di cui al DM 16 marzo 2007).
Nello specifico i 108 CFU indispensabili sono nei seguenti Settori scientifico disciplinari:
Discipline informatiche, di elaborazione delle informazioni e matematiche TOT 8 CFU a scelta tra: INF/01 - ING-INF/05 -
MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - MAT/09
Discipline fisico tecniche e impiantistiche per l’architettura TOT 8 CFU a scelta tra: FIS/01 - ING-IND/10 - ING-IND/11
Discipline storiche per l’architettura TOT 16 CFU a scelta tra: ICAR/18
Discipline della rappresentazione TOT 12 CFU a scelta tra: ICAR/06 - ICAR/17
Discipline della progettazione architettonica e urbana TOT 20 CFU a scelta tra: ICAR/14
Discipline della progettazione architettonica, degli interni e del paesaggio TOT 4 CFU a scelta tra: ICAR/14 -ICAR/15 - ICAR/16
Discipline del restauro architettonico TOT 4 CFU a scelta tra: ICAR/19
Discipline strutturali TOT 8 CFU a scelta tra: ICAR/07 – ICAR/08 - ICAR/09
Discipline della progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale TOT 12 CFU a scelta tra: ICAR/20 - ICAR/21
Discipline della progettazione tecnologica dell’architettura TOT 12 CFU a scelta tra: ICAR/10 - ICAR/11 - ICAR/12
Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica TOT 4 CFU a scelta tra: ICAR/22
5. Le eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.

Art. 11
Elenco degli insegnamenti
1. Le attività formative del CdLm, l’elenco degli insegnamenti per anno di corso, la loro organizzazione in insegnamenti integrati; gli obiettivi formativi delle singole discipline sono riportati nell’Allegato A, parte integrante del presente Regolamento. Sono altresì riportati nell’Allegato A i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, così come anche indicato nel successivo art. 11.
2. Le attività formative realmente attivate e ogni eventuale, ulteriore, aggiornamento sono resi noti annualmente attraverso:
- la Banca dati dell’offerta formativa del Ministero;
- il Manifesto degli studi della Facoltà di Architettura (Sede amministrativa del Corso);
- il Sito internet della Facoltà, del Dipartimento di Riferimento e la pagina del Corso di Laurea nel Catalogo dei Corsi di Studio Sapienza.

Art. 12
Crediti assegnati agli insegnamenti ed eventuali propedeuticità
1. I crediti formativi assegnati ai diversi insegnamenti del CdLm sono riportati nell’Allegato A, parte integrante del presente Regolamento.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo delle studentesse e degli studenti, fra attività in aula e studio individuale, ripartite in egual misura.
3. All’interno di ogni settore scientifico disciplinare le studentesse e gli studenti, per sostenere l’esame, devono rispettare, salvo diversa preventiva e specifica autorizzazione della competente struttura didattica, la progressione degli insegnamenti, così come prevista dal Manifesto degli Studi. In particolare, è richiesto il rispetto della seguente propedeuticità:
• non si può sostenere l’esame di Laboratorio di Progettazione Urbanistica per la Rigenerazione Urbana se non si è superato l’esame di Laboratorio integrato di Progettazione urbanistica e Governo del territorio;
• non si può sostenere l’esame di Laboratorio di progettazione tecnologica ambientale per la rigenerazione e la sostenibilità se non si è superato l'esame di Laboratorio integrato di Progettazione Tecnologica per la Rigenerazione Urbana.

Art. 13
Organizzazione della didattica e modalità di verifica della preparazione
1. L’attività didattica è di tipo convenzionale e sarà svolta con lezioni, laboratori, seminari specialistici e prove in itinere. Le attività formative sono articolate in Corsi monodisciplinari, Laboratori integrati, composti di più unità didattiche riferite a uno o più settori scientifico disciplinari, e Laboratori monodisciplinari.
2. L’attività didattica degli insegnamenti è normalmente organizzata secondo l’Ordinamento semestrale.
3. Il CdLm prevede annualmente la ripartizione in più insegnamenti paralleli di ogni singola attività formativa prevista nel percorso formativo in base al numero di iscritte e iscritti, al fine di garantire una maggiore efficienza e qualità del percorso di studi.
In particolare, viene contenuto entro un massimo di circa 80 unità il numero delle studentesse e degli studenti iscritti ai Laboratori, tenendo conto del carattere applicativo e progettuale delle attività didattiche svolte.
4. L’esame o l’idoneità accerta il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa definiti nel Manifesto degli Studi.
5. Nelle prove d’esame dei Laboratori integrati tutti i docenti affidatari dei moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto delle studentesse e degli studenti.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Laboratorio integrato.
6. Tutti gli insegnamenti, comunque articolati, si concludono con una valutazione finale unitaria e contestuale.
Le prove possono articolarsi in più momenti di valutazione o giudizi parziali.
7. Le Commissioni d’esame devono essere composte da almeno due membri e devono essere presiedute dal responsabile dell’insegnamento.
Possono essere membri della Commissione i cultori della materia, previa nomina su delibera del Consiglio di Corso di studio.
8. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30.
In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.

Art. 14
Modalità di frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche stabilite dall’Ordinamento, essendo ritenuta necessaria per un proficuo svolgimento del processo formativo, è in via generale fortemente consigliata.
La frequenza è invece obbligatoria per gli insegnamenti di Laboratorio.
I responsabili dei corsi attuano appropriati meccanismi di verifica della frequenza.
2. In aderenza alle indicazioni di Ateneo sui contratti per le iscritte e gli iscritti part-time, la frequenza alle attività didattiche potrà essere limitata a un totale di 45 CFU, ovvero di 30 CFU, per annualità, in base al tipo di contratto prescelto dalla studentessa o dallo studente part-time richiedente.
Il Piano di studi ridotto prescelto dalla persona interessata deve essere comunque preventivamente approvato dal Comitato di Coordinamento e ratificato dal Consiglio del CdLm.
Art. 15
Attività a scelta dello studente
1. Il percorso di studi prevede un numero di CFU pari a 8, a scelta della studentessa o dello studente.
La scelta va effettuata al termine del primo semestre del primo anno.
2. Nel caso la studentessa o lo studente scelga insegnamenti non attivati presso la Facoltà, dovrà obbligatoriamente presentare motivata richiesta al Comitato di Coordinamento, che ne valuterà la coerenza con il percorso formativo.
Art. 16
Altre attività formative
1. All’interno del percorso formativo del CdLm sono previsti 2 CFU dedicati a “Tirocini formativi e di orientamento” che mirano ad agevolare l’inserimento dello studente nel mercato del lavoro attraverso un’esperienza professionale da svolgere presso un’azienda o un ente pubblico del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
2. Per il riconoscimento dei crediti previsti, sono ammessi gli attestati di partecipazione a stage o tirocini che certifichino un impegno minimo di 50 ore.

Art. 17
Percorsi di eccellenza
1. È istituito, a partire dall’AA 2019/20, il Percorso di eccellenza del CdLm con lo scopo di valorizzare la formazione di chi è iscritto o iscritta, meritevole e interessato/a ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.
Le attività sono programmate, con apposito bando annuale, dalla struttura didattica di riferimento e impostate come approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali o di tirocinio; ma possono anche essere concordate con le persone partecipanti, in relazione alle proprie vocazioni culturali e scientifiche, con un impegno di norma pari a 100 ore annue, in ogni caso non superiore alle 200 ore annue.
Le attività del percorso sono disciplinate dal Regolamento di istituzione del Percorso di eccellenza approvato nella seduta del Consiglio di CdL del 21.10.19.
2. Tale percorso non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall’Università “La Sapienza”, ma chi conclude un “percorso d’eccellenza” riceve un’attestazione del percorso svolto, rilasciata dalla struttura di afferenza del Corso di Laurea e registrata sulla carriera della/del partecipante. L’Università assegna anche un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso, con riferimento al Regolamento relativo al percorso d’eccellenza e sue modifiche e integrazioni.
L’attivazione di tali percorsi, così come le procedure di selezione e di conferimento del riconoscimento nonché del premio, è comunque subordinata alle disposizioni annualmente definite dall’Ateneo.

Art. 18
Prova finale
1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi, elaborata individualmente e in modo originale da chi conclude il percorso di studi, coadiuvatə da un relatore, prioritariamente in forma di progetto, ovvero di approfondimento analitico, anche teorico-critico, dei contenuti disciplinari specifici del CdLm affrontati nel CdLm.
In particolare, le tesi di tipo progettuale devono avere carattere applicativo e di sperimentazione ed essere connotate da un chiaro impianto metodologico.
Le tesi di carattere teorico devono riguardare temi inediti o specifici approfondimenti tematici inerenti agli ambiti disciplinari del CdLm.
Parte dello svolgimento della prova finale può avvenire all’interno di un’attività sperimentale di stage o tirocinio.
2. La prova finale può esser parte di un lavoro più ampio realizzato in gruppo e presentato in comune da più candidati alla laurea, purché l’elaborazione individuale ne costituisca una parte compiuta, significativa e distinguibile, tanto da consentirne una valutazione a sé stante.
3. La tesi di laurea deve essere seguita da almeno un relatore o da più relatori, nel caso il lavoro sia interdisciplinare o riguardi una molteplicità di temi.
4. È consentita la collaborazione di esperti esterni in veste di relatori esterni o relatrici esterne.
5. La tesi può anche prendere avvio e svilupparsi nell’ambito delle attività di uno dei corsi previsti al secondo anno, prevedendosi per il suo completamento il riconoscimento di 12 CFU.

Art. 19
Modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti in altre Facoltà o Atenei
1. Per quanto attiene alle corrispondenze e modalità di riconoscimento di esami sostenuti nei diversi CdL della Facoltà, nell’ambito dei precedenti Ordinamenti, relativamente al passaggio al CdLm in Architettura–Rigenerazione Urbana, il Comitato di Coordinamento elabora le modalità di conversione delle singole discipline, sottoponendole all’approvazione del Consiglio prima dell’inizio delle iscrizioni.
2. I moduli che contengono le corrispondenze stabilite e approvate, predisposti per la richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti, sono reperibili sul sito internet della Facoltà (http://www.architettura.uniroma1.it/).
3. Le modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti in altre Università sono stabilite dal Comitato di Coordinamento del CdLm e fanno riferimento a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente.
4. Il Comitato di Coordinamento del CdLm può richiedere eventuali prove integrative per esami già sostenuti, qualora i contenuti culturali siano ritenuti obsoleti nel caso siano trascorsi più di 6 anni dal loro sostenimento.

Art. 20
Orientamento e Tutorato
1. Il tutorato in itinere è assicurato dal Servizio di Orientamento integrato delle facoltà (SOrT), con la presenza di una o più figure docenti di riferimento del CdLm..
Il tutorato è finalizzato a orientare e ad assistere le persone iscritte lungo tutto il corso degli studi, a renderle attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative calibrate in base alle necessità, alle attitudini e alle esigenze individuali.
2. Le attività di tutorato sono svolte da chi è docente di riferimento secondo le modalità stabilite dal Consiglio del CdLm, assicurando la continuità, durante l’intero percorso formativo, del rapporto tra docenti e persone iscritte.
3. Il CdLm promuove collaborazioni e confronti con esperienze di altre Scuole di Architettura in ambito internazionale, prevedendo iniziative volte a favorire l’internazionalizzazione della formazione, attraverso la rete degli accordi Erasmus della Facoltà di Architettura e i bandi per la mobilità per lo svolgimento della tesi di laurea all’estero.

Art. 21
Personale docente
1. I docenti di ruolo sono responsabili di insegnamenti relativi al SSD di appartenenza o affine, nel rispetto del numero minimo di crediti previsto nell’art.1, co. 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”.
2. Il Dipartimento di riferimento e gli altri Dipartimenti “associati” della Facoltà, assicurano il soddisfacimento del requisito di docenza ai fini dell’accreditamento del CdLm.
Art. 22
Applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le persone immatricolate al CdLm a partire dall’AA 2018/2019 e ha validità sino all’emanazione del successivo Regolamento.
2. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del Consiglio di CdLm.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto, al Regolamento Didattico, Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca e alla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti della Sapienza Università di Roma.