Organizzazione e contatti

Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica

Matteo Aria

Docenti di riferimento

ANNA MARIA IUSO
MATTEO ARIA
ALESSANDRO LUPO
GIACOMO MACOLA
ANTONIO FANELLI
EMILY PIERINI

Rappresentanze studentesche

Gregorio VALENTI
Luigi DONADIO

Tutor del corso

MATTEO ARIA
EMILY PIERINI

Regolamenti

Regolamento del corso

Il percorso di formazione prevede dodici (12) prove d'esame (non si prevedono propedeuticità) suddivise fra il primo e il secondo anno in maniera tale da offrire una maggiore concentrazione di didattica frontale nel primo anno, durante il quale sono previsti nove (9) moduli didattici, mentre nel secondo anno sono previsti tre (3) moduli didattici oltre alle 'Altre attività formative' e ai crediti a scelta dello studente e della studentessa. Il motivo di questa suddivisione risiede nella necessità di favorire
l’attività di ricerca e di studio per la prova finale che, per il carattere empirico delle discipline demoetnoantropologiche, prevede necessariamente un periodo di ricerca sul campo, a volte in territori geograficamente lontani e di difficoltoso adattamento linguistico e culturale.
Il percorso formativo Prevede 12 prove d’esame secondo il seguente schema:

Caratterizzanti (9 esami 60 cfu)
7 esami (Disc. Demo-etno-antropologiche M-DEA/01) di cui 1 esame da 12 cfu + 6 esami
da 6 cfu
1 esame da 6 cfu (Discipline storiche, filosofiche e geografiche e processi culturali)
1 esami da 6 cfu (Disc. Geografiche, Storiche ecc.)

Affini (12 cfu)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN ANTROPOLOGIA
CULTURALE ED ETNOLOGIA (Classe LM1)

Art. 1. Premessa
Il CdS in Antropologia Culturale ed Etnologia è articolato in un unico curriculum; è
valido ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-bulgaro; a questo scopo bisogna
contattare il Presidente del CdS per gli adempimenti necessari.
a) il CdS prevede uno o più verbalizzanti delle AAF 1152 - Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro; uno di essi è sempre il Presidente del CdS.
b) I percorsi formativi sottoposti dagli studenti nel periodo indicato ogni anno dalla
Facoltà sono valutati e approvati dal Presidente del CdS [si veda Regolamento del CdS,
Art. 3, comma 6, lettera f)].
c) Le domande di iscrizione al CdS presentate da studenti provenienti da altri CdS e/o
Facoltà e/o Atenei sono valutate dal Presidente di CdS, coadiuvato dalla Segreteria
didattica del Dipartimento, tramite verifica preliminare dei requisiti e della personale
preparazione [si veda Regolamento del CdS, Art. 3, comma 6, lettera f)], presentata dagli
studenti interessati sulla piattaforma Infostud, così come pubblicato annualmente sul
portale web dell’Ateneo.

Art. 2. Il Manifesto degli Studi
2.1 Il Manifesto degli Studi è elaborato dal Consiglio del CdS sulla base
dell’Ordinamento del CdS approvato dal Consiglio Universitario Nazionale.
2.2 Il Consiglio del CdS individua ogni anno per la coorte studentesca successiva e in
base al calendario comunicato dall’Area Offerta Formativa:
a) gli ambiti disciplinari e le relative eventuali oscillazioni di cfu, in conformità
all’Ordinamento del CdS, da attivare nell’offerta formativa del CdS;
b) i Settori Scientifico-Disciplinari da attivare all’interno degli ambiti;
c) i cfu obbligatori per determinati Settori Scientifico-Disciplinari;
d) gli insegnamenti da attivare all’interno delle tipologie disciplinari e degli ambiti per
ogni anno di corso.
2.3 Gli obiettivi degli insegnamenti sono inseriti ogni anno nell’apposita sezione del
sistema informatico, interfaccia “Didattica programmata”.

2.4 Al Presidente del CdS è affidato il compito di predisporre il Manifesto degli Studi
secondo quanto deliberato dal Consiglio del CdS [si veda Regolamento del CdS, Art. 3,
comma 6, lettera e)].

Art. 3. La Didattica erogata
3.1 La Didattica erogata è elaborata dal Consiglio del CdS sulla base dell’Ordinamento
del CdS approvato dal Consiglio Universitario Nazionale e secondo i Manifesti degli
Studi degli anni di riferimento.
3.2 Il Consiglio del CdS individua per ogni Anno Accademico – secondo la
calendarizzazione comunicata dall’Area Offerta Formativa e le indicazioni dei Settori
Scientifico-Disciplinari – i docenti che ricoprano gli insegnamenti con carico didattico,
affidamento di incarico, affidamento aggiuntivo, mutuazione, fruizione.
3.3 Il CdS dichiara che almeno 60 crediti sono erogati da professori e/o ricercatori
inquadrati nei relativi Settori scientifico-disciplinari e in ruolo presso l’Ateneo, ovvero in
ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati.
3.4 Gli insegnamenti scoperti sono attribuiti mediante procedure comparative espletate
secondo la normativa vigente. Il Consiglio del CdS valuta le candidature presentate
informaticamente, approva le attribuzioni e/o, in assenza di candidature, le eventuali
richieste di bando di contratto e infine delibera l’assetto complessivo e definitivo della
“Didattica erogata”.
3.5 I 12 crediti a scelta dello studente sono riportati nel Manifesto degli Studi.
3.6 Il CdS non prevede propedeuticità obbligatorie che impediscano il passaggio ad anni
successivi al primo.
3.7 La modalità di erogazione della didattica è convenzionale e non sono previste
modalità di frequenza differenziate per studenti part-time e lavoratori.
3.8 I dati delle schede insegnamento sono inseriti ogni anno nell’apposita sezione del
sistema informatico, interfaccia “Didattica erogata”.
3.9 La prova di verifica dell’apprendimento può essere orale e/o scritta secondo quanto
dichiarato nella scheda dell’insegnamento.

Art. 4. La prova finale
4.1 Il percorso didattico si conclude con la prova finale, che costituisce una importante
occasione formativa individuale a completamento del percorso. Ad essa si accede in
seguito all'adempimento di tutti gli obblighi didattici previsti dal Manifesto degli Studi. I
30 CFU attribuiti alla prova finale sono riportati nel Manifesto degli Studi ed
equivalgono a un semestre.
4.2 La prova consiste in un elaborato scritto originale preparato con i criteri del testo
scientifico, frutto di una ricerca effettuata con i criteri metodologici propri delle
discipline demoetnoantropologiche, adeguatamente progettata e dettagliatamente
concordata con il relatore in uno dei seguenti ambiti:
a) ricerca empirica etnografica effettuata in un terreno sia in Italia che in altri paesi,
all'interno di comunità locali, con un periodo di permanenza nel contesto di ricerca non
inferiore a quattro mesi;
b) ricerca empirica etnografica effettuata in altri contesti di ricerca (istituzioni, pubbliche
amministrazioni, musei e altre strutture inerenti ai beni culturali demoetnoantropologici,
strutture educative o sanitarie ecc.), o all'interno di progetti operativi in fase di
realizzazione gestiti da organizzazioni governative o non governative, italiane o
internazionali, con un periodo di permanenza nel contesto di ricerca non inferiore a
quattro mesi;
c) ricerca storico-teorica, realizzata, seguendo un itinerario critico adeguato, in parte o in
tutto in archivi, musei o altre istituzioni scientifico-culturali, con un impegno che possa
essere valutato equivalente alla permanenza nei contesti di ricerca di cui ai punti
precedenti.
Mediante la discussione sull’elaborato lo studente dimostra il conseguimento dei risultati
di apprendimento attesi, la capacità di applicare le conoscenze acquisite, il
raggiungimento delle competenze previste dal percorso formativo.
4.3 L’argomento dell’elaborato è concordato con lo studente richiedente e assegnato dal
relatore in totale autonomia.
4.4 L’elaborazione e l’organizzazione delle Sedute di Laurea sono in carico alla
Segreteria didattica dipartimentale che costituisce le commissioni e stabilisce le date delle
Sedute in collaborazione con il Presidente del CdS e in conformità con le indicazioni
fornite dalla Facoltà.

Art. 5. Approvazione del Regolamento didattico del CdS
5.1 Il Regolamento didattico e ogni sua eventuale modifica e/o integrazione sono
approvati dal Consiglio del CdS a maggioranza relativa.

Art. 6. Governance
6.1 Organi del corso di studio
Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
- il Comitato di Indirizzo, che può essere condiviso con altri CdS afferenti al
Dipartimento.
Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati,
Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
6.2 Composizione del consiglio
Il Corso di Studio è coordinato da un proprio Consiglio. L’istituzione del
Consiglio del Corso di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici
nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo e i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n.
341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei
docenti e dal Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di
Studio” - citato al comma 4 come partecipante senza diritto di voto, come i docenti del
comma 3 lettera d
Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d);
- il Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

6.3. Compiti del consiglio
Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del
Corso di Studio e opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione
della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio, tenendo conto
delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corsi di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva
approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto
dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività
formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché attività
formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio
dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da
altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di
passaggio di Corso di Studio;
i) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea
magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente,
che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il
riconoscimento dei crediti già acquisiti;
j) approva il Rapporto di Riesame, la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta
dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e ogni
documentazione prodotta nell’ambito dei processi di autovalutazione del Corso
di Studio o dell’Ateneo;
k) approva il Regolamento del Corso di Studio.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre
sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno
giustificato per iscritto la propria assenza.
Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e
dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio
possono svolgersi anche per via telematica. La convocazione del Consiglio e il relativo
ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con
almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di

comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima
rispetto alla data della seduta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di
parità, il voto del Presidente vale doppio.
Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta
eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono
svolgere in via telematica.
Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio, fatta
eccezione per i casi in cui, per comprovata urgenza, il verbale integrale o singole delibere
siano approvati seduta stante; ed eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale
devono essere proposte prima dell’approvazione.
6.4 Presidente del consiglio
I professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, i docenti in
convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i
rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio, eleggono al loro interno un
Presidente.
Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio e, in particolare, trasmette ai
Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal
Consiglio del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato,
accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di
Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti,
utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la CGAQ e il Comitato di
Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della CGAQ;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il
riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti
di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
j) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in
ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
k) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico
entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;

l) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea
per le sedute previste dal calendario didattico;
m) può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre a successiva
ratifica da parte del Consiglio;
n) può nominare un Vicepresidente, scelto tra la componente docente Sapienza a
tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso di assenza
temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, oppure, in
sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa di prima fascia
con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo e, in caso di
parità, la maggiore anzianità anagrafica.
6.5. Elezioni del presidente
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature pervenute,
viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell’art. 3,
comma 3, e dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di
Studio. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in
prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1
del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di
Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1
del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in
regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne
coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla
Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella
modalità online da remoto.
6.6. Elezioni degli studenti nel consiglio del corso di studio
1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed
eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei
rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti componenti del Consiglio. Qualora il
numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al
voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente
al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio,
nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente

almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta
dalla Facoltà.
3. L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio.
4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite
della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che
sia iscritto a un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di
voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più
giovane di età.
5. In ciascun Consiglio saranno proclamati tutti i rappresentanti eletti per i Corsi di
Studio che lo compongono.
6. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio
del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli
studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più
candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni
suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la
laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio,
eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la
laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea
magistrale nel medesimo Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
8. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il loro mandato è
rinnovabile una sola volta.
9. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio sono
indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di
trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
10. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella
modalità online da remoto.
11. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del
Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di
Facoltà.

Art. 7. Requisiti di accesso al corso di studio
L’ammissione avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso – già
presenti nel percorso triennale o acquisiti successivamente attraverso corsi singoli – e
colloquio con il Presidente del corso di studio (o con un docente all'uopo delegato) atto
ad accertare gli interessi di studio dell'immatricolanda/o e la sua preparazione di ordine
generale, nonché individuare un possibile percorso nel biennio magistrale.

Per l'accesso al Corso di laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia è
richiesta una laurea triennale, o titolo equipollente, ovvero una preparazione di base nel
settore disciplinare etno-antropologico, correlato con studi storico- e socioeconomici,
nonché in settori disciplinari di storia moderna e contemporanea, di studi storico-
religiosi e storico - artistici, linguistico - letterari, geografici acquisita in qualunque laurea
triennale. È inoltre richiesta la buona conoscenza (letta, parlata, scritta anche in
relazione al lessico disciplinare) della lingua inglese ed è consigliata la conoscenza di
un'altra lingua europea. Tale competenza linguistica può essere attestata con
certificazione del percorso di studio precedente, oppure con certificazione del
conseguimento almeno del livello B2 rilasciata da un istituto linguistico di buon livello
oppure, in mancanza dei requisiti precedentemente menzionati, con un esame da 6 CFU
in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-LIN/12 (ANGL-01/C), L-LIN/07
(SPAN-01/C), L-LIN/04 (FRAN-01/B). Si rinvia al regolamento didattico per la
definizione delle modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. La
preparazione acquisita deve comprendere almeno 60 cfu distribuiti come segue:
M-DEA/01(SDEA/01) 12 cfu
più altri 38 cfu tra:
M-STO/1-9 (HIST-01/A, HIST-02/A, HIST-03/A, HIST-03/B, HIST-04/A, HIST-
04/B, HIST-04/C, HIST-04/D)
L-ART/1-8(ARTE-01/A, ARTE-01/B, ARTE-01/C, ARTE-01/D, PEMM-01/A,
PEMM-01/B, PEMM-01/C, PEMM-01/D); 
 L-LIN/01-21 (GLOT-01/A, GLOT-01/B, FRAN-01/A, FRAN-01/B, SPAN-01/A,
SPAN-01/B, SPAN-01/C, FLMR-01/C, FLMR-01/D, ANGL-01/A, ANGL-01/B,
ANGL-01/C, GERM-01/B, GERM-01/C, GERM-01/D, GERM-01/E, FLMR-01/E,
GLOT-01/C, GLOT-01/D, HELL-01/D, SLAV-01/A)
L-FIL-LET/varie 
M-GGR/01-02 (GEOG-01/A, GEOG-01/B)M-FIL/01-08 (PHIL-01/A, PHIL-02/A,
PHIL-02/B, PHIL-03/A, PHIL-04/A, PHIL-04/B, PHIL-05/A, PHIL-05/B, PHIL-
05/C)
SPS/02(GSPS-03/A) a SPS/05 (GSPS-04/A), e da SPS/07 (GSPS-05/A) a SPS/14
(GSPS-04/D)
SECS-P/01 (ECON-01/A)
SECS-P/12 (STEC-01/B)
SECS-S/01 (STAT-01/A)
SECS-S/04 (STAT-03/A)
L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione, ivi compresa la conoscenza della lingua
inglese almeno di livello B2.
2 esami (da 6 cfu)

A scelta 12 cfu

Altre attività formative 6 cfu

Prova finale 30 cfu

Totale 120 cfu

L'ammissione al corso avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso – già presenti nel percorso triennale o acquisiti successivamente attraverso corsi singoli – e colloquio con il Presidente del corso di studio (o con un docente all'uopo delegato) atto ad accertare gli interessi di studio dell'immatricolanda/o e la sua preparazione di ordine generale, nonché individuare un possibile percorso nel biennio magistrale.Per l'accesso al Corso di laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia è richiesta una laurea triennale, o titolo equipollente, ovvero una  preparazione di base nel settore disciplinare etno-antropologico, correlato con studi storico- e socio- economici, nonché in settori disciplinari di storia moderna e contemporanea, di studi storico-religiosi e storico - artistici, linguistico - letterari, geografici acquisita in qualunque laurea triennale. È inoltre richiesta la buona conoscenza (letta, parlata, scritta anche in relazione al lessico disciplinare) della lingua inglese ed è consigliata la conoscenza di un'altra lingua europea. Tale competenza linguistica può essere attestata con certificazione del percorso di studio precedente, oppure con certificazione del conseguimento almeno del livello B2 rilasciata da un istituto linguistico di buon livello oppure, in mancanza dei requisiti precedentemente menzionati, con un esame da 6 CFU in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-LIN/12 (ANGL-01/C), L-LIN/07 (SPAN-01/C), L-LIN/04 (FRAN-01/B) . 
La preparazione acquisita deve comprendere almeno 60 cfu distribuiti come segue:M-DEA/01(SDEA/01) 12 cfu, più altri 38 cfu tra:
M-STO/1-9 (HIST-01/A, HIST-02/A, HIST-03/A, HIST-03/B, HIST-04/A, HIST-04/B, HIST-04/C, HIST-04/D)L-ART/1-8(ARTE-01/A, ARTE-01/B, ARTE-01/C, ARTE-01/D, PEMM-01/A, PEMM-01/B, PEMM-01/C, PEMM-01/D);  L-LIN/01-21 (GLOT-01/A, GLOT-01/B, FRAN-01/A, FRAN-01/B, SPAN-01/A, SPAN-01/B, SPAN-01/C, FLMR-01/C, FLMR-01/D, ANGL-01/A, ANGL-01/B, ANGL-01/C, GERM-01/B, GERM-01/C, GERM-01/D, GERM-01/E, FLMR-01/E, GLOT-01/C, GLOT-01/D, HELL-01/D, SLAV-01/A)L-FIL-LET/varie ((ITAL-01/A, LICO-01/A, COMP-01/A) M-GGR/01-02 (GEOG-01/A, GEOG-01/B) M-FIL/01-08 (PHIL-01/A, PHIL-02/A, PHIL-02/B, PHIL-03/A, PHIL-04/A, PHIL-04/B, PHIL-05/A, PHIL-05/B, PHIL-05/C)SPS/02(GSPS-03/A) a SPS/05 (GSPS-04/A), e da SPS/07 (GSPS-05/A) a SPS/14 (GSPS-04/D)SECS-P/01 (ECON-01/A)SECS-P/12 (STEC-01/B)SECS-S/01 (STAT-01/A)SECS-S/04  (STAT-03/A).
I requisiti di accesso e le modalità di recupero o eventuale completamento degli stessi, sono pubblicati nel bando di accesso, nella sezione Iscriversi del catalogo del corso di studi di Ateneo http://corsidilaurea.uniroma1.it.