Organizzazione e contatti

Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica

Alessandro Saggioro

Docenti di riferimento

ROMANA ANDO'
EMANUELA CHIAVONI
GIULIA PETTOELLO
MARINELLA CERAVOLO
ANDREA CARTENY
ANNA MARI ALMILA

Rappresentanze studentesche

Luigi Federico
Beatrice Rufo
Chiara Coletta

Tutor del corso

ROMANA ANDO'
MARINELLA CERAVOLO

Regolamenti

Regolamento del corso

A partire dall’a.a. 2025-26 il corso di studio in Scienze della moda – Fashion Studies, LM-65, attivo dal 2016 prende il nome di Fashion Theory and Practices a seguito delle modifiche ordinamentali apportate nel corso del 2025. Rappresenta il naturale proseguimento del corso di laurea triennale in Scienze della moda e del costume, con il quale costituisce, presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, l’area didattica in Scienze della moda e del costume.
La riprogettazione del percorso formativo da una parte tiene conto delle trasformazioni in corso nel sistema moda a livello globale e la conseguente richiesta di nuove competenze e conoscenze, dall’altra punta ad una crescita dell’offerta in termini di interdisciplinarità, già tratto del corso originario, necessaria per affrontare le sfide contemporanee della complessità.
Un’altra novità importante riguarda il fatto che si tratta di un corso inter-ateneo, realizzato in collaborazione con Unitelma-Sapienza, in cui le attività didattiche si svolgono in modalità ibrida (in presenza e online), con il primo semestre del primo anno interamente erogato a distanza. Tutti gli insegnamenti sono impartiti in lingua inglese e rivolti a una platea internazionale.
Il corso si rivolge idealmente ai laureati e alle laureate nelle discipline della moda, della comunicazione, dell’arte, ma anche del marketing e dello spettacolo. Il percorso prevede, infatti, una base comune di area storico artistica, disegno, sociologia, media e cinema, cui poi vengono abbinati dagli studenti e dalle studentesse materie specifiche di ambito economico e giuridico, culturologico e dell’antropologia, storico, psicologico e di estetica. All’interno di ciascun pacchetto formativo gli studenti e le studentesse possono quindi scegliere gli esami più coerenti con il percorso formativo e il disegno di insieme che intendono costruire in vista della futura vita professionale. Gli esami a scelta, poi, consentono un ulteriore arricchimento del profilo dello/a studente.
Nel corso del biennio gli studenti e le studentesse acquisiranno competenze specifiche per ideare, progettare, sviluppare, gestire, monitorare e valutare progetti, processi produttivi e aspetti economico-manageriali del settore moda; strumenti analitici per comprendere gli aspetti storici, sociali e culturali della produzione, uso e commercializzazione dell’abbigliamento, con attenzione sia alla simbologia storico-antropologica-sociologica sia alle dinamiche imprenditoriali e di mercato; capacità comunicative e padronanza dei media e dei linguaggi del digitale, necessari per la definizione delle strategie di branding e la gestione dell’esperienza del consumatore; competenze analitiche da applicare all’evoluzione dell’industria della moda, con uno sguardo all’innovazione e alla sostenibilità; conoscenze teoriche e pratiche per la gestione e valorizzazione dell’heritage.
Il corso si caratterizza per i suoi solidi legami con il mondo professionale della moda e con le istituzioni che operano nei settori della cultura e dell’economia, offrendo agli studenti e alle studentesse una visione diretta e aggiornata della realtà contemporanea del settore attraverso incontri, seminari e workshop con esperti.
Per l'accesso al corso sono richiesti 90 CFU nei seguenti SSD:
M-STO/01(HIST-01/A) o M-STO/02 (HIST-02/A) o M-STO/03 (HIST-03/A), o M-STO/04 (HIST-03/B) o M-STO/06 (HIST-04/B) o SECS-P12 (STEC-01/B),
M-DEA/01 (SDEA-01/A) o M-FIL/04 o M-FIL/05 (PHIL-03/A o PHIL-04/A) o SPS/07 o SPS/08 (GSPS-05/A o GSPS-06/A);
ICAR/13 o ICAR/16 o ICAR/17 (CEAR-08/D o CEAR-09/C o CEAR-10/A);
L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o L-ART/05 o L-ART/06 (ARTE-01/A o ARTE-01/B o ARTE-01/C o PEMM-01/A o ARTE-01/D);
SECS-P/01 o /02 o /06 o /07 o /08 o /11 o /13 (ECON-01/A o ECON-02/A o ECON-04/A o ECON-06/A;
INF/01 (INFO-01/A).
I requisiti di accesso sono pubblicati nel catalogo di Ateneo nella sezione ISCRIVERSI del corso di studio http://corsidilaurea.uniroma1.it.
Sono previsti percorsi differenziati all'interno dell'ordinamento, tali da rendere possibile la frequenza e il compimento del Corso di studio in coerenza con le competenze e capacità acquisite nei precedenti corsi di studio.

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN
FASHION THEORY AND PRACTICES

Classe LM-65

Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, del
Regolamento-tipo dei corsi di studio e di area didattica D.R. n. 2990 del 16.11.2021 e
del Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia l’organizzazione e il
funzionamento del Corso di Studio in Fashion Theory and Practices (di seguito
denominato Corso di Studio).

Art. 2 - ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

1. Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (di seguito denominata
CGAQ);
- il Comitato di Indirizzo, che può essere costituito per il solo Corso di Studio o condiviso
con altri Corsi di Studio di Classi di Laurea Magistrale diverse, ma afferenti al
medesimo Dipartimento e con finalità didattico-disciplinari affini.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati,
Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Corso di Studio è coordinato da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione del Consiglio del Corso di Studio è approvata dalla Giunta di
Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici
nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo ed i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b)

c) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n.
341/90;
d) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
e) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei
docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d);
- il Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

Art. 4 - COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza
del Corso di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della
assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio, in collaborazione
con i Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, tenendo conto delle esigenze di
continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corsi di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva
approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto
dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché attività formative volte
ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento;

g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università,
ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da
altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di
passaggio di Corso di Studio;
i) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o
del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano
conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti
già acquisiti;
l) approva il Rapporto di Riesame, la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta
dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e ogni documentazione
prodotta nell’ambito dei processi di autovalutazione del Corso di Studio;
m) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più
uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza,
occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che
hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste
dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le
riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono
essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo
rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei
quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della
seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso
di parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta
eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si
possono svolgere in via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio,
fatta eccezione per i casi in cui, per comprovata urgenza, il verbale integrale o singole
delibere siano approvati seduta stante;

le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima
dell’approvazione.

Art. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. I professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, i docenti
in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio, eleggono al loro interno
un Presidente.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato,
accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di
Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di
documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la CGAQ e il
Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della CGAQ;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il
riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti
di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in
ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico
entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;

n) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea
per le sedute previste dal calendario didattico;
o) può adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre a successiva
ratifica da parte del Consiglio;
p) può nominare uno o due Vice Presidenti, scelti tra la componente docente
Sapienza a tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso

di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente,
oppure, in sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa di
prima fascia con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo e,
in caso di parità, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sulla base delle
candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così
come specificati nell’art. 3, comma 3; dai rappresentanti degli studenti che
compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del Presidente avviene a
maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza
relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola
volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1
del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di
Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel
comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo
devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di
servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne
coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla
Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella
modalità online da remoto.
7. L’elezione si svolge tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato.
Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, l’elezione deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di cessazione.

Art. 7 - ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed
eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei
rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di. Qualora il
numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto,
il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al
numero stesso degli effettivi votanti.

1. La procedura di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di
Studio è disciplinata dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che ne cura
tutte le fasi di organizzazione e svolgimento.
2. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel
Consiglio del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il
rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora
non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà
di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale,
consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di
Studio o Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è
rinnovabile una sola volta.
5. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella
modalità online da remoto.

Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA

QUALITÀ

1. La CGAQ è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro
di diritto; b) da uno o più docenti di ruolo; c) dal referente per la didattica del
Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-
amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; d) da una
rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida
europee per la qualità. Gli studenti componenti della CGAQ devono essere iscritti al
Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti
eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La CGAQ dura in carica tre anni.
3. La CGAQ si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che
partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica del Dipartimento di
afferenza o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della
CGAQ.
4. La CGAQ predispone il Rapporto di Riesame Ciclico, la Scheda di Monitoraggio
annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019 e ogni altra
documentazione atta ai fini delle procedure di autovalutazione del Corso di Studio, in
conformità con la normativa vigente. La CGAQ coadiuva, altresì, il Presidente del
Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e
nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La CGAQ presenta al Consiglio
di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal
Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro
designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di
riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale
sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi,
assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la
valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida
ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio
come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili
professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti
di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso
Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di
Studio almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della
Scheda SUA-CdS.

Art. 10 - REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI STUDIO
Per l'accesso al Corso di Studio è necessario possedere una laurea di primo livello
triennale o altro titolo ad essa equivalente o superiore, eventualmente conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo.
L’accesso è diretto con titolo di studio triennale conseguito nella Classe di Laurea L-3.
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda.
Dato il taglio internazionale del CDLM e tenuto conto della verosimile irriducibilità dei
CDL di
provenienza, si indicano i seguenti requisiti di accesso, da verificare caso per caso
anche per
eventuali verifiche di equipollenza.
90 CFU nei seguenti SSD:
- SSD Storici: M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/03 o M-STO/04 o M-STO/06 o SECS-
P12
- SSD Filosofici, sociologici e antropologici": M-DEA/01 o M-FIL/04 o M-FIL/05 o SPS/07

o
SPS/08
- SSD Disegno: ICAR/13 o ICAR/16 o ICAR/17
- SSD Arti e spettacolo: L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o L-ART/05 o L-
ART/06
- SSD Economici: SECS-P/01 o /02 o /06 o /07 o /08 o /11 o /13;
- INF/01
Sono previsti percorsi differenziati all'interno dell'ordinamento, tali da rendere possibile
la frequenza e il compimento del Corso di studio in coerenza con le competenze e
capacità acquisite nei precedenti corsi di studio.
Per l'ammissione al corso si richiede un livello di conoscenza dell'inglese di livello B2.2.
Colloquio per la verifica della personale preparazione.

Il colloquio si svolgerà con una rappresentanza dei docenti del Corso di Studio che
verificheranno l’adeguatezza del retroterra formativo delle studentesse e degli studenti.

Art. 11 - CFU RICONOSCIBILI PER ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
In conformità al vigente Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR 3437/2023,
nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dalla
studentessa o dallo studente in altro Corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso
o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al
Consiglio di Corso di Studio. Per ciò che concerne il riconoscimento dei crediti maturati
valgono le norme stabilite dal medesimo Regolamento, art. 11, commi 7 e 8.

Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

La prova finale, una volta che lo studente o la studentessa avranno acquisito i crediti
necessari previsti dalla normativa in vigore, si articola in due momenti:
1. Preparazione di un elaborato di tipo teorico, progettuale o pratico originale
(dissertazione scritta o elaborato nei diversi formati del digitale, immagini, video etc. )
su un tema concordato con un o una docente di uno dei settori scientifico-disciplinari
presenti nel percorso formativo del CdS e redatto sotto la sua direzione. La redazione
della Prova finale (che è quotata in Tabella per 18 cfu) deve dimostrare sia la capacità
del candidato o della candidata di padroneggiare criticamente la bibliografia scientifica
di riferimento in ambito internazionale, sia di saper apportare elementi di riflessione e
innovazione nell'ambito inerente il tema di ricerca.
2. Presentazione e discussione dell’elaborato scritto davanti alla Commissione di Laurea,
con l’eventuale ausilio di supporti multimediali.

Il voto di partenza è dato dalla media ponderata della votazione riportata negli esami
superati (conteggiando tutti i 30 e Lode come 30), a cui la Commissione aggiunge un
punteggio compreso tra 0 e 7.

Art.13 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio sono
disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle
disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui
alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento
Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.