CdS in Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea
Classe: LM-84
a) Il CdS è articolato in n° 2 curricula;
b) Gli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, sono pubblicati nel manifesto;
c) Gli insegnamenti e i crediti loro assegnati sono pubblicati nel manifesto. Il CdS non prevede propedeuticità;
d) Le attività a scelta dello studente e della studentessa e il relativo numero dei crediti sono pubblicati nel manifesto;
e) Le modalità per l’eventuale passaggio e/o trasferimento da altri corsi di studio sono disciplinate dal manifesto degli studi di ateneo dell’a.a. corrente;
f) La modalità di svolgimento della didattica è convenzionale. Le modalità di verifica della preparazione consistono in esami orali, scritti, eventuali esoneri;
g) Il CdS nomina uno o più docenti che hanno il compito di verificare la conoscenza delle lingue straniere. I relativi crediti sono riportati nel manifesto;
h) Il CdS nomina uno o più docenti che hanno il compito di verificare le altre competenze. I relativi crediti sono riportati nel manifesto;
i) Il CdS nomina uno o più docenti che hanno il compito di verificare i risultati degli eventuali stages, tirocini e dei periodi di studio all’estero. I relativi crediti sono riportati nel manifesto;
j) Le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti e delle studentesse sono riportate nella carta dei diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti consultabile al seguente indirizzo:
https://www.uniroma1.it/it/documento/carta-dei-diritti-e-dei-doveri-dell...
k) Il CdS prevede modalità di frequenza convenzionali. Il CdS non prevede modalità specifiche di frequenza per gli studenti e le studentesse part-time;
l) Il CdS prevede il riconoscimento, a seguito di verifiche, dei crediti acquisiti in altri Corsi di studio de “La Sapienza” o di altre Università, in conformità al vigente Regolamento didattico di Ateneo;
n) Il CdS dichiara che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti sono tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati.
o) I requisiti richiesti per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea sono inseriti nell’Ordinamento e disciplinati dall’art. 10 del Regolamento del Corso di Studio, pubblicato nel catalogo del corso di studio (https://corsidilaurea.uniroma1.it/).
REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN
SCIENZE STORICHE. MEDIOEVO, ETÀ MODERNA, ETÀ CONTEMPORANEA
Classe LM-84
Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, del Regolamento-tipo dei corsi di studio e di area didattica D.R. n. 2990 del 16.11.2021 e del Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia l’organizzazione e il funzionamento del Corso di Studio in Scienze Storiche. Medioevo, Età moderna, Età contemporanea (di seguito denominato Corso di Studio).
Art. 2 - ORGANI DEL CORSO DI STUDIO
1. Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (di seguito denominata CGAQ);
- il Comitato di Indirizzo, che può essere costituito per il solo Corso di Studio o condiviso con altri Corsi di Studio di Classi di Laurea Magistrale diverse, ma afferenti al medesimo Dipartimento e con finalità didattico-disciplinari affini.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Corso di Studio è coordinato da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione del Consiglio del Corso di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo ed i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei
docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d);
- il Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.
Art. 4 - COMPITI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del
Corso di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della
assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio, in collaborazione
con i Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, tenendo conto delle esigenze di
continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corsi di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva approvazione
da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto
dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
l) approva il Rapporto di Riesame, la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e ogni documentazione prodotta nell’ambito dei processi di autovalutazione del Corso di Studio;
m) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio, fatta eccezione per i casi in cui, per comprovata urgenza, il verbale integrale o singole delibere siano approvati seduta stante;
le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.
Art. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. I professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, i docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio, eleggono al loro interno un Presidente.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la CGAQ e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della CGAQ;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico;
o) può adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre a successiva ratifica da parte del Consiglio;
p) può nominare uno o due Vice Presidenti, scelti tra la componente docente Sapienza a tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso di assenza
temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, oppure, in sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa di prima fascia con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo e, in caso di parità, la maggiore anzianità anagrafica.
Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell’art. 3, comma 3; dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
7. L’elezione si svolge tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, l’elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Art. 7 - ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
1. La procedura di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio è disciplinata dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che ne cura tutte le fasi di organizzazione e svolgimento.
2. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
1. La CGAQ è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o più docenti di ruolo; c) dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; d) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della CGAQ devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La CGAQ dura in carica tre anni.
3. La CGAQ si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della CGAQ.
4. La CGAQ predispone il Rapporto di Riesame Ciclico, la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019 e ogni altra documentazione atta ai fini delle procedure di autovalutazione del Corso di Studio, in conformità con la normativa vigente. La CGAQ coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La CGAQ presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team
Pag 7
Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.
Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.
Art. 10 - REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI STUDIO
Per l'accesso al Corso di Studio è necessario possedere una laurea di primo livello triennale o altro titolo ad essa equivalente o superiore, eventualmente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
L’accesso è diretto con titolo di studio triennale conseguito nella Classe di Laurea L-42 Storia.
Se in possesso di un titolo di studio afferente a un’altra Classe di Laurea, i requisiti per l’accesso sono i seguenti:
1. Aver acquisito preventivamente:
- 6 cfu in Storia medievale HIST-01/A (M-STO/01);
- 6 cfu in Storia moderna HIST-02/A (M-STO/02)
- 6 cfu in Storia contemporanea HIST-03/A (M-STO/04)
- ulteriori 60 cfu in: LATI-01/A (L-FIL-LET/04), FLMR-01/A (L-FIL-LET/08), FLMR-01/B (L-FIL-LET/09), ITAL-01/A (L-FIL-LET/10), LIFI-01/A (L-FIL-LET/12), FRAN-01/A (L-LIN/03), STAA-01/J (L-OR/10), ASIA-01/H (L-OR/23), SDEA-01/A (M-DEA/01), PHIL-01/A (M-FIL/01), PHIL-03/A (M-FIL/03), PHIL-04/A, (M-FIL/04), PHIL-04/B (M-FIL/05), PHIL-05/A (M-FIL/06), GEOG-01/A (M-GGR/01) PAED-01/A (M-PED/01), HIST-01/A
(M-STO/01); HIST-02/A (M-STO/02), HIST-03/B (M-STO/03), HIST-03/A (M-STO/04), HIST-04/A (M-STO/06), HIST-04/B (M-STO/07), HIST-04/C (M-STO/08), HIST-04/D (M-STO/09), GSPS-03/B (SPS/03), GSPS-04/B (SPS/06).
2. Colloquio per la verifica della personale preparazione.
Il colloquio si svolgerà con una rappresentanza dei docenti del Corso di Studio che verificheranno l’adeguatezza del retroterra formativo delle studentesse e degli studenti.
Art. 11 - CFU RICONOSCIBILI PER ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
In conformità al vigente Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR 3437/2023, nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dalla studentessa o dallo studente in altro Corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio. Per ciò che concerne il riconoscimento dei crediti maturati valgono le norme stabilite dal medesimo Regolamento, art. 11, commi 7 e 8.
Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE
La prova finale, una volta che lo studente o la studentessa avranno acquisito i crediti necessari previsti dalla normativa in vigore, si articola in due momenti:
1. Preparazione di una monografia scientifica originale (dissertazione scritta o elaborato elettronico multimediale) su un tema concordato con un o una docente di uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nel percorso formativo del CdS e redatto sotto la sua direzione. La redazione della Prova finale (che è quotata in Tabella per 30 cfu) deve dimostrare sia la capacità del candidato o della candidata di padroneggiare criticamente la bibliografia scientifica italiana e internazionale, sia di saper apportare nuovi elementi di conoscenza nell'ambito inerente il tema di ricerca mediante l'esame delle fonti primarie necessarie. La Prova finale per gli studenti e le studentesse del percorso italo-francese segue le modalità prescritte dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo Sapienza con le Università partners.
2. Presentazione e discussione dell’elaborato scritto davanti alla Commissione di Laurea.
Il voto di partenza è dato dalla media ponderata della votazione riportata negli esami superati (conteggiando tutti i 30 e Lode come 30), a cui la Commissione aggiunge un punteggio compreso tra 0 e 7.
Art.13 - NORME FINALI E DI RINVIO
Pag 9
1. Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.