Organizzazione e contatti
Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica
Federico Marini |
Docenti di riferimento
DONATO MONTI |
ALESSANDRO MOTTA |
MARIA PIA DONZELLO |
ELISA VIOLA |
MARCELLO PONSIGLIONE |
PIERO ANTONIO D'ANCONA |
ANNA LAURA CAPRIOTTI |
SIMONE MORPURGO |
ALESSANDRO LATINI |
LUCIANO GALANTINI |
FABIO RAMONDO |
PATRIZIA GENTILI |
FRANCESCA LEONELLI |
MARIA LUISA ASTOLFI |
SERGIO BRUTTI |
ANTONELLA PIOZZI |
OSVALDO LANZALUNGA |
ANDREA D'ANNIBALE |
GIORGIO OLIVO |
PAOLO LUPATTELLI |
FRANCESCA BUIARELLI |
DOMENICO STRANGES |
ANDREA GIACOMO MARRANI |
MANUEL SERGI |
FILOMENA PACELLA |
FRANCESCA DE MARCHIS |
STEFANO MATERAZZI |
CORRADO MASCIA |
ERNESTO PLACIDI |
Rappresentanze studentesche
Sara Criscuolo |
Irene Curcio |
Fiammetta De Dominicis |
Giacomo Lovato |
Chiara Sannibale |
Luigi Insana |
Sara Climaco |
Gloria Federici |
Piergiorgio Liverani |
Fabrizio Valentino Pirvu |
Francesca Angelone |
Mirko Ottaviani |
Pierpaolo Sculli |
Tutor del corso
CHIARA CAVALIERE |
MARIA PIA DONZELLO |
ALESSANDRA GENTILI |
FEDERICO MARINI |
ANDREA LAPI |
FRANCESCA LEONELLI |
FABIO RAMONDO |
ELISA VIOLA |
ENRICO BODO |
ALESSANDRO MOTTA |
FILOMENA PACELLA |
ERNESTO PLACIDI |
Regolamenti
Regolamento del corso
NG1 Requisiti di ammissione
Per accedere al corso di Laurea in Scienze Chimiche è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto come equivalente. Non è previsto un numero programmato.
NG2 Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso
Per l'accesso al Corso di Studio è necessario sostenere una prova di verifica delle conoscenze iniziali, obbligatoria, ma non selettiva, con l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Attraverso la somministrazione dei test d'ingresso elaborati dal consorzio CISIA (TOLS-B e TOLC-S) il corso di studio di concerto con la Facoltà identifica coloro i quali devono assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e li indirizza verso servizi a loro dedicati al fine di assolvere il debito.
Per il corso di laurea in Scienze Chimiche sono considerati “debitori OFA “coloro che nel TOLC-S hanno conseguito un punteggio nei quesiti di Matematica di base inferiore a 8/20 e contestualmente un punteggio complessivo (esclusa la sezione di inglese) inferiore a 22/55. Nel caso in cui almeno una di queste due soglie fosse invece raggiunta o superata, non verrà attribuito l’OFA.
Le studentesse e gli studenti non sono tenuti a sostenere il TOLC-S o TOLC@CASA se hanno effettuato il TOLC-B o il TOLC-I. In questi casi il debito OFA sarà attribuito a chi ha meno di 8/20 nei quesiti di matematica e un punteggio totale inferiore a 20/50.
Il debito OFA può essere sanato in due modi: superando con successo i test OFA appositamente predisposti, oppure superando entro il primo anno accademico l’esame curriculare di Istituzioni di Matematica I. Il mancato assolvimento dell’OFA comporta l’impossibilità di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo.
Per agevolare l’eventuale recupero degli OFA la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali organizzerà tre momenti di verifica subordinati ad attività formative obbligatorie che saranno illustrate alla pagina OFA appositamente predisposta dalla Facoltà https://smfn.web.uniroma1.it/ofa
Il mancato assolvimento degli OFA comporta l’impossibilità di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo.
Tutti i dettagli sulle modalità e le tempistiche per l’iscrizione alla prova, sulle modalità di svolgimento e sui contenuti del test, sulle modalità di recupero e di superamento dell’OFA sono reperibili nello specifico bando pubblicato nella sezione "Iscriversi" della pagina del Corso di Studio sul sito https://corsidilaurea.uniroma1.it
NG3 Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento crediti
NG3.1 Passaggi e trasferimenti
Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea della Sapienza e le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università, da Accademie militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore sono subordinate ad approvazione (on line) da parte del CAD che:
• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti e la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi della stessa classe appartenenti all’ord. 270 saranno riconosciuti almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea);
• indica l’anno di corso al quale lo studente sarà iscritto;
• stabilisce l’eventuale necessità di colloqui integrativi;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Le richieste di trasferimento al Corso di Laurea in Scienze Chimiche devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca. Studenti provenienti dal Corso di Laurea in Chimica Industriale potranno passare al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Chimiche con il riconoscimento automatico dei crediti acquisiti, poiché gli insegnamenti del primo anno sono gli stessi. La Segreteria Studenti di Facoltà potrà eseguire d'ufficio tali passaggi, senza richiedere le delibere del CAD di provenienza per ciascuno studente.
NG3.2 Abbreviazioni di corso
Chi è già in possesso del titolo di laurea triennale, di laurea quinquennale o specialistica acquisita secondo un ordinamento previgente, oppure di laurea triennale o magistrale acquisita secondo l’ordinamento vigente, e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio, può chiedere al CAD l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo.
Le domande sono valutate dal CAD, che in proposito:
• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti e la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi della stessa classe appartenenti all’ord. 270 saranno riconosciuti almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea);
• indica l’anno di corso al quale lo studente sarà iscritto;
• stabilisce l’eventuale necessità di colloqui integrativi;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Uno studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di laurea appartenente alla medesima classe nella quale ha già conseguito il diploma di laurea.
Le domande devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca.
NG3.3 Criteri per il riconoscimento crediti
Possono essere riconosciuti tutti i CFU già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti coerenti con i percorsi formativi previsti dal corso di laurea e documentati attraverso i programmi degli insegnamenti. Per i passaggi da corsi di studio della stessa classe è garantito il riconoscimento di un minimo del 50% dei crediti di ciascun settore scientifico disciplinare.
Il CAD può deliberare l’equivalenza tra settori scientifico disciplinari per l’attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l’ordinamento del corso di laurea.
I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal vigente corso di laurea, possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede l’iscrizione. In questo caso, il CAD delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
• se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l’attribuzione avviene direttamente;
• se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CAD esaminerà il curriculum dello studente ed attribuirà i crediti eventualmente dopo colloqui integrativi;
Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno a valere sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 12.
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito del corso di laurea triennale non possono essere nuovamente riconosciute nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
NG4 Percorsi formativi
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD. Il percorso è compilabile dalla pagina Infostud dello studente. Una volta compilato il modulo dell’intero percorso formativo, sarà necessario inviarlo elettronicamente attraverso l’interfaccia di Infostud per ottenere l’approvazione da parte del responsabile della valutazione. L’approvazione è necessaria per poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli studenti.
Lo studente può ottenere tale approvazione con due procedimenti diversi:
1. aderendo al curriculum formativo predisposto annualmente dal CAD;
2. presentando un percorso formativo individuale che dovrà essere valutato dal CAD.
Se approvato, il piano è trasmesso alla Segreteria Studenti dove diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso negativo, lo studente sarà invitato a modificare la scelta degli insegnamenti.
L’adesione al percorso formativo può essere effettuata una sola volta per ogni anno accademico, a partire dal primo anno di corso.
NG4.1 Percorsi formativi individuali
Qualora lo studente non intenda aderire al percorso formativo predisposto, potrà presentare un percorso formativo individuale sempre attraverso la sua pagina Infostud.
Ad eccezione degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente, non sarà possibile inserire nel percorso formativo individuale insegnamenti non previsti nell’Offerta Formativa.
L’adesione ad un percorso formativo individuale può essere effettuata una sola volta per ogni anno accademico, a partire dal primo anno di corso. Eventuali scadenze per la presentazione del percorso formativo individuale saranno indicate sul sito web.
NG4.2 Modifica dei percorsi formativi
Lo studente che abbia già aderito ad un percorso formativo può, nel successivo anno accademico, proporre al CAD un diverso percorso individuale. Parimenti, uno studente al quale sia stato già approvato un percorso individuale può, nel successivo anno accademico, optare per l’adesione al percorso formativo predisposto dal CAD.
In ogni caso, gli esami già verbalizzati non possono essere sostituiti.
NG4.3 Piani di completamento
Un piano di completamento contiene la lista di tutti gli insegnamenti previsti nel corrispondente percorso formativo, ed un apposito spazio per l’indicazione degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente. Questi ultimi possono essere scelti fra tutti quelli presenti nell’ambito dell’intera offerta formativa de La Sapienza.
Il piano di completamento, corredato dei dati personali e con l’indicazione degli insegnamenti a scelta, e con l’indicazione della data del parere positivo da parte del CAD, è trasmesso alla Segreteria Studenti dove diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso di parere negativo, lo studente è invitato a modificare l’elenco degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a libera scelta.
Dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione della delibera del CAD da parte della Segreteria Studenti, lo studente è autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi agli insegnamenti non obbligatori elencati nel piano di completamento cui ha aderito.
L’adesione ad un piano di completamento può essere effettuata una sola volta per ogni anno accademico, a partire dal primo anno di corso.
NG5 Modalità didattiche
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e erogate su base semestrale.
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula o attività in laboratorio, e l’orario delle attività è organizzato in modo da consentire allo studente un congruo tempo da dedicare allo studio personale.
La durata nominale del corso di laurea è di 6 semestri, pari a tre anni.
NG5.1 Crediti formativi universitari
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.
Il sistema di crediti, adottato nelle università italiane ed europee, prevede che ad un CFU corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio individuale.
Nel corso di laurea in Chimica, in accordo con il Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca, un CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di esercitazione guidata, oppure a 12 ore in laboratorio. La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale è almeno il 50% dell’impegno orario complessivo.
Le schede individuali di ciascun insegnamento, consultabili in rete (http://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa), riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse attività, insieme ai programmi di massima.
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 180 CFU.
NG5.2 Calendario didattico
Ogni anno di corso del triennio è articolato in due periodi didattici semestrali, ciascuno di lunghezza approssimativa pari a 14 settimane, intervallati da una finestra temporale dedicata agli esami (gennaio-febbraio). L’inizio delle lezioni è fissato dal CAD anno per anno. L’inizio del primo semestre può essere fissato a partire dall’ultima decina del mese di settembre, mentre il termine si colloca intorno alla terza settimana di gennaio. Il secondo semestre può essere fissato a partire dall’ultima settimana di febbraio e terminare non oltre la metà di giugno. Le lezioni e i laboratori si svolgono di norma dal lunedì al venerdì, nell’intervallo orario 8-19. Sin dall’inizio dell’anno saranno rese note agli studenti le date degli esami sostenibili nei periodi compresi tra la fine del mese di gennaio e l’inizio delle lezioni del secondo semestre, tra la fine di giugno e l’inizio dei corsi a settembre, fatta ovviamente eccezione per il mese di agosto, e nel mese di gennaio dell’anno successivo. Sono previste anche due sessioni straordinarie di esame ad aprile e a novembre.
Con l’introduzione della verbalizzazione elettronica d’Ateneo gli studenti ricevono informazioni sulle date d’esame attraverso l’interfaccia informatica del sistema. Gli studenti accedono al sistema Infostud attraverso il loro sito dedicato (https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti) che fornisce le necessarie informazioni. Eventuali ulteriori norme riguardanti date d’esame e iscrizione agli appelli sono riportate nella bacheca del CAD.
Le prove d’esame non possono svolgersi durante i due periodi didattici semestrali.
NG5.3 Prove d’esame
La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun insegnamento, è espressa mediante l’attribuzione di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il superamento dell'esame è 18/30, oppure di un’idoneità.
Alla valutazione finale possono concorrere i seguenti elementi:
• un esame scritto, eventualmente distribuito su più prove scritte da svolgere durante ed alla fine del corso;
• un esame orale;
• il lavoro svolto in autonomia dallo studente.
NG5.4 Verifica delle conoscenze linguistiche
I 3 CFU attribuiti come idoneità alla lingua straniera (di norma, la lingua inglese) possono essere acquisiti superando una prova d'esame (informazioni in bacheca). Alternativamente, è possibile acquisire i 3 CFU attraverso il conseguimento di una certificazione B1 (o superiore) rilasciata da un ente esterno riconosciuto dalla Facoltà nei tre anni precedenti la data di verbalizzazione.
NG6 Modalità di frequenza, propedeuticità, passaggio ad anni successivi
La frequenza dei corsi non è obbligatoria, mentre lo è quella delle esercitazioni di laboratorio, che costituiscono parte integrante del corso, come pure quella di eventuali prove in itinere.
Sulla base dei numeri di immatricolati, gli insegnamenti sono erogati attraverso un numero adeguato di canali. Lo studente che, per vari motivi, non riesca a seguire l’orario delle lezioni del suo canale può seguire le lezioni di un canale parallelo, ma al termine dovrà sostenere l’esame con i docenti del canale di assegnazione iniziale.
Il CAD di Scienze Chimiche ha introdotto al primo anno la propedeuticità dell’insegnamento di Chimica Generale con Laboratorio per Chimica Inorganica I. Al di fuori di questa, non sono previste altre propedeuticità tra i corsi; tuttavia si consiglia che gli esami indicati come ‘I corso’ siano sostenuti prima dei corrispondenti esami indicati come ‘II o III corso’. Per poter sostenere gli esami degli insegnamenti del III anno è necessario che lo studente abbia superato tutti quelli del I anno. E’ stata rimossa per tutti gli studenti (anche di anni/manifesti precedenti) la norma che richiedeva di aver conseguito un certo numero di CFU prima di potersi iscrivere al terzo anno.
NG7 Regime a tempo parziale
I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca, e consultabili sul sito web de La Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolamento-studenti).
NG8 Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti
Ai sensi del Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca, lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal presente regolamento didattico, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro 3 anni.
Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca, lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine di 6 anni dall’immatricolazione;
Per i termini di completamento della carriera universitaria dello studente a tempo parziale si veda l'art. 50 del Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca.
NG9 Tutorato
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze chimiche possono usufruire dell'attività di tutorato svolta dai docenti indicati dal CAD. Gli eventuali ulteriori docenti disponibili come tutor e le modalità di tutorato saranno pubblicizzate per ciascun anno accademico mediante affissione presso la Segreteria didattica.
NG10 Percorsi di eccellenza
Sono istituiti percorsi di eccellenza che ogni anno vengono regolati, relativamente al numero e alle modalità di svolgimento, da bandi di Facoltà.
NG11 Prova finale
Momento conclusivo del triennio è il tirocinio formativo, che dura circa due mesi. Le domande di ammissione all’attività di tirocinio devono essere approvate dal CAD.
Il tirocinio prevede lo svolgimento di un’attività di ricerca ed elaborazione dati di tipo compilativo la cui tematica è scelta di comune accordo con un docente (relatore) che ne segue lo svolgimento e ne certifica l’avvenuta esecuzione (3 CFU d’idoneità). Possono svolgere la funzione di relatore docenti afferenti al CAD di Scienze Chimiche o, comunque, al Dipartimento di Chimica. Lo studente potrà altresì svolgere il lavoro di Tesi esternamente al Dipartimento di Chimica, sotto la guida di un “relatore esterno” ma il lavoro di Tesi dovrà comunque essere supervisionato anche da un docente appartenente al CAD di Scienze Chimiche o al Dipartimento di Chimica, con il ruolo di “relatore interno” che verifichi la coerenza del lavoro di tesi con il percorso formativo della Laurea Triennale in Scienze Chimiche.
La prova finale prevede una relazione scritta sull’attività svolta nel tirocinio, che lo studente elabora autonomamente ed illustra oralmente di fronte ad una Commissione di Laurea composta da sette membri afferenti al CAD di Scienze Chimiche o, comunque, al Dipartimento di Chimica. Il relatore (sia interno che esterno) non può far parte della Commissione di Laurea. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dall’ordinamento triennale (compresa l’idoneità di conoscenza della lingua straniera), aver adempiuto alle formalità amministrative previste dal Regolamento didattico d’Ateneo ed aver ottenuto l'idoneità di esecuzione del tirocinio. Il superamento della prova finale attribuisce i 3 CFU previsti dall’ordinamento; la valutazione espressa dalla Commissione sulla prova apporta un incremento al voto di base dello studente (media dei voti riportati negli esami pesata per i CFU) al fine della determinazione della votazione di Laurea secondo l’algoritmo approvato dal CAD. La votazione può essere ulteriormente incrementata in riconoscimento del completamento del Corso di studi nel termine previsto, del superamento di esami con lode, dello svolgimento di un periodo di studio o ricerca all’Estero e dello svolgimento di borse di collaborazione presso le strutture universitarie. La Commissione di laurea esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode, qualora il punteggio finale complessivo risultante dalla somma del voto di base e di tutti gli incrementi previsti superi centoundici/centodecimi.
Le date per il conseguimento della Laurea sono fissate da calendario. Le formalità amministrative devono essere assolte in varie fasi presso la Segreteria Studenti e la Segreteria Didattica secondo le modalità previste.
NG12 Applicazione dell’art. 6 del regolamento studenti (R.D. 4.6.1938, N. 1269)
Gli studenti iscritti al corso di studio (CdS) triennale in Scienze chimiche L-27, per arricchire il proprio curriculum di studi, possono frequentare ogni anno due insegnamenti di altra Facoltà e sostenerne i relativi esami, secondo quanto previsto dall’Art. 6 del R.D. N.1239 del 4/6/1938, indirizzando una domanda alla Segreteria Studenti entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno (https://www.uniroma1.it/it/content/esami-di-profitto-extracurriculari-ex...). Visto il significato scientifico e culturale di tale norma, il CAD di Scienze Chimiche ha deliberato che questa richiesta possa essere avanzata soltanto da studenti che abbiano già acquisito 18 CFU in insegnamenti nel CdS in Scienze Chimiche.