Organizzazione e contatti

Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica

Elena Tassi

Docenti di riferimento

DARIO CALDERARA
GIOVANNI PERLINGIERI
ELENA TASSI
ALESSANDRA TEN
ANNALISA POLOSA
GIORGIO PIRAS

Rappresentanze studentesche

Liliana De Franchis
Matilde Allegri
Sofia Federici
Asia Zazzera

Tutor del corso

MARTINA FARESE
ELENA TASSI
DARIO CALDERARA

Manager didattico

Sabrina Ozzella

Regolamenti

Regolamento del corso

REGOLAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZAZIONE STATUTARIA SEZIONE PRIMA - REGOLAMENTO DIDATTICO

Articolo 1 - Obiettivi formativi specifici.

1. Il Corso di Laurea Interateneo Sapienza - UnitelmaSapienza ha come obiettivo la formazione di nuovi profili professionali capaci di interagire in modo efficace all’interno del settore multidisciplinare dei beni culturali, pubblici e privati, consentendo l’acquisizione di competenze che spaziano dal diritto al management culturale, dall’impiego delle nuove tecnologie alla realizzazione e gestione di modelli integrati di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Il Corso fornisce competenze specialistiche relative al quadro giuridico nazionale, europeo e internazionale in materia di diritto amministrativo, diritto d’autore, diritto penale, diritto tributario, diritto del lavoro e sindacale applicati al settore, diritto internazionale ed europeo; agli aspetti gestionali e finanziari connessi alla realizzazione dei progetti di fruizione, tutela e valorizzazione dei beni culturali; alle modalità di progettazione europea con particolare riguardo agli aspetti giuridici e alla creazione dei partenariati; alle nuove prospettive di ricerca e valorizzazione dell’antico attraverso l’adozione di modelli interpretativi che hanno a fondamento il diritto romano; alla digitalizzazione per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
3. È previsto che alla conclusione del corso gli studenti e le studentesse abbiano padronanza dell’uso degli strumenti culturali e metodologici che permettono un’adeguata impostazione di questioni giuridiche, generali e specialistiche, di casi e fattispecie, sia nella loro funzionalità linguistica, sia nella elaborazione del testo scritto.

Articolo 2 - Prospettive professionali e sbocchi occupazionali.

1. Il Corso di Laurea si propone di formare laureati e laureate dotati/e di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici nell'area della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di acquisire le competenze indispensabili ai fini di una corretta gestione dello stesso. La formazione culturale del/della giurista proposta dal Corso di laurea è indirizzata a molteplici prospettive lavorative aperte dal contesto socio-economico nazionale e internazionale relativo al settore dei beni culturali. Il titolo conseguito consente l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese e alle organizzazioni culturali, anche del terzo settore, alle istituzioni nazionali e internazionali, nonché a master e corsi di secondo livello, a dottorati di ricerca e ad altri sbocchi e servizi del mondo accademico.
2. L’esperienza applicativa e professionalizzante è assicurata dal Corso di laurea stage e tirocini formativi presso strutture ed enti convenzionati.

Articolo 3 - Durata del corso.

1. Il Corso di laurea ha una durata ordinaria di due anni e prevede l’acquisizione di un numero minimo di almeno 120 crediti formativi universitari (CFU), secondo la distribuzione e le opzioni selettive di cui al Manifesto degli studi, come annualmente disciplinato e pubblicato sul sito del Corso e della Facoltà, che si considera parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 4 – Insegnamenti fondamentali e a scelta, ambiti professionalizzanti.

1. Il Corso di Studio si caratterizza anche per un orientamento pratico e professionalizzante, congiuntamente alla programmazione di un tirocinio e all'impiego di metodologie didattiche esperienziali.

2. Il percorso formativo si articola in insegnamenti fondamentali, volti ad assicurare la formazione di base del giurista, obbligatori in relazione alle rispettive annualità, nonché in insegnamenti a scelta, volti ad assicurare una formazione più specialistica.
L’elenco di tutti gli insegnamenti e le eventuali propedeuticità sono annualmente riportati nel Manifesto degli studi del Corso di laurea, che si considera parte integrante del presente regolamento.

3. L’offerta formativa è articolata, anche nella ripartizione degli insegnamenti a scelta, per aree disciplinari in prospettiva professionalizzante. La ripartizione per aree delle materie volte a fornire una maggiore specializzazione guida il discente nelle scelte di orientamento per l’indirizzo lavorativo. La scelta degli insegnamenti viene effettuata dallo/a studente/studentessa attraverso la predisposizione del proprio piano di studi.

Articolo 5 – Requisiti di ammissione.

1. Lo/la studente/studentessa che intende iscriversi al corso di laurea magistrale in "Diritto, amministrazione e gestione del patrimonio culturale” (classe LM SC-GIUR) deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Deve, inoltre essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione.

2. Ai fini dell'accesso al Corso di laurea magistrale, il/la candidato/a deve trovarsi in una delle seguenti due condizioni (requisito curriculare):
a) Essere in possesso di una Laurea in una delle seguenti classi di laurea (o nelle corrispondenti classi attivate ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509):
-CLASSE L01 Lauree in Beni Culturali
-CLASSE L10 Lauree in Lettere
-CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
-CLASSE L15 Lauree in Scienze del Turismo
-CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
-CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
-CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
-CLASSE L40 Lauree in Sociologia
-CLASSE L42 Lauree in Storia
-CLASSE L43 Lauree in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
b) Oppure, Laurea triennale con almeno: 72 cfu negli insegnamenti dei seguenti SSD: IUS, SECS, SPS, L-ART, L-ANT.

3. Oltre ai requisiti presenti in Ordinamento e richiesti per l’accesso al corso di laurea magistrale, il CdS prevede una verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante la somministrazione di un test scritto a risposta multipla sul possesso delle conoscenze fondamentali in materie tra le principali del Corso di Studio: e.g. diritto, economia, archeologia, storia dell’arte, economia aziendale.
I risultati del test, che ha esclusivamente valore di orientamento all’iscrizione, saranno di ausilio al CdS nel predisporre interventi mirati (in primis l'articolazione del piano di studi) per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.

Articolo 6 – Orientamento in ingresso e in itinere.

1. Il Corso, compatibilmente con le risorse di personale docente disponibile, sostiene e promuove qualunque iniziativa di ausilio nello studio, sia nelle forme deliberate dai docenti con riferimento ai propri insegnamenti, sia con iniziative generali riguardanti l’intera offerta formativa.

2. Particolare attenzione è dedicata ai servizi di tutorato, per garantire una rete di assistenza agli studenti e alle studentesse durante l’intero percorso di studio. Organizzazione e modalità di tali servizi sono deliberate, d’intesa, dal Consiglio di Corso di Studio e dalla Facoltà.

3. Il Corso di Studio promuove e sostiene iniziative specifiche a favore di studenti e studentesse in situazioni particolari (lavoratori/lavoratrici, con figli minori, con disabilità, fuori sede), anche attraverso l’organizzazione di corsi paralleli agli insegnamenti fondamentali, con programmi e orari di lezione agevolati. Tali iniziative sono determinate, d’intesa, dal Consiglio di Corso di Studio e dalla Facoltà.

Articolo 7 – Modalità di conseguimento del titolo.

1. Il Corso di laurea si articola in prove di verifica dell’apprendimento (esami), secondo le modalità meglio specificate all’articolo 8.

2. Il titolo è conseguito in seguito al positivo svolgimento della prova finale prevista dall’articolo 9.

Articolo 8 – Prove di esame.

1. Le prove di verifica dell’apprendimento (esami) si svolgono in presenza, in forma orale, scritta, oppure orale e scritta, a discrezione del/della docente, nel rispetto della vigente normativa primaria e secondaria. Le modalità di svolgimento delle prove sono indicate, prima dell’inizio di ogni anno accademico, nelle singole schede di insegnamento.

2. La durata delle sessioni di esame e il numero degli appelli consentiti sono stabiliti annualmente, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, con delibera dei competenti organi di Facoltà e sono inseriti nella programmazione didattica.

3. Sono previsti appelli ordinari e appelli straordinari (riservati a particolari tipologie di studenti e studentesse quali: laureandi, fuori corso, iscritti/e a corsi tutoring o di recupero, studenti e studentesse disabili), secondo quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà e dalla Carta dello studente di Ateneo.

4. Le date degli esami non possono essere anticipate rispetto alle indicazioni contenute nel calendario generale degli esami. Esse possono essere posticipate solo per giustificati motivi, previa apposita e tempestiva comunicazione alla segreteria della Presidenza e pubblicazione dei relativi avvisi sul sito del Corso di Studio e sul sito di Facoltà, nonché con ogni opportuna forma di comunicazione con gli studenti.

5. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Articolo 9 - Prova finale.

1. La prova finale del Corso consiste nella redazione di un lavoro di tesi, che studenti e studentesse potranno svolgere anche in continuità con le esperienze del periodo di tirocinio.
La tesi, scritta, è frutto di un’elaborazione critica e originale, e viene assegnata da un/a docente relatore/relatrice su un argomento concordato con lo/la studente/studentessa. La tesi sarà discussa, con l'intervento di un/a correlatore/correlatrice, davanti ad una Commissione di laurea composta e nominata secondo le normative vigenti. L'elaborato finale, nonché la discussione su di esso, dovranno mostrare padronanza delle conoscenze, capacità di argomentazione critica ed originale di fronte ad obiezioni, padronanza delle metodologie di ricerca utili ad espandere l'analisi in una prospettiva futura, nonché capacità comunicative ed espressive anche per un pubblico di non specialisti o specialisti in materie affini.

2. Alla prova finale è attribuito un numero di CFU pari a 15. La votazione è espressa in base centodieci, con possibilità di attribuzione della lode. Il voto di partenza del/della laureando/a è dato dalla media degli esami e dai punti aggiuntivi per gli studenti che si laureano in corso (3 punti) o che hanno svolto esperienza di studio all'estero (2 punti); tali punteggi aggiuntivi non sono tra loro cumulabili. Le Commissioni di laurea possono inoltre attribuire un punteggio massimo di 11 punti su proposta del relatore e del correlatore per tesi particolarmente meritevoli con carattere di originalità.

Articolo 10 – Modalità di svolgimento dei corsi.

1. Il Corso di Laurea è erogato in lingua italiana e in modalità prevalentemente a distanza, utilizzando la piattaforma e- learning di UnitelmaSapienza: queste caratteristiche agevolano la partecipazione al percorso formativo di studentesse e studenti:
- lavoratori/lavoratrici, con particolare riferimento al settore dei Beni Culturali,
- residenti sul territorio nazionale o all'estero,
- in condizioni di particolare vulnerabilità e/o fragilità.
In tale ottica, la didattica a distanza e la conseguente totale rimozione degli ostacoli di carattere spazio/temporale insiti della didattica tradizionale in presenza, tra cui quelli derivanti dalla necessaria compresenza docente/studenti in orari e spazi prestabiliti, e l’utilizzo di tecnologie telematiche tipiche dell’e-Learning facilitano e garantiscono l’accesso al Corso di Laurea e la fruizione dei contenuti didattico-formativi anche a studenti e studentesse con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento e a soggetti caratterizzati da minore disponibilità di tempo derivante, ad esempio, dall’esigenza di soddisfare congiuntamente allo studio anche altri impegni di carattere familiare oltre che lavorativo.

2. La didattica del Corso di Laurea seguirà il Modello e-Learning adottato da UnitelmaSapienza, che si basa sull’integrazione e combinazione di più approcci didattici, attraverso la modulazione proporzionale fra didattica erogativa (DE) e didattica interattiva (DI), in funzione dei vincoli caratterizzanti il contesto e dell’obiettivo di integrare lo studio autonomo con una didattica che permetta a ciascuno/a studente/studentessa di raggiungere obiettivi formativi elevati, ponendo al centro della strategia didattica gli/le studenti/studentesse e i processi di apprendimento. Nello specifico, per ogni insegnamento del CdS le ore di didattica totali a carico dello studente per ciascun CFU (DE + DI + studio dei testi e materiali del programma) coprono il totale di 25 ore, così ripartite: 4h di didattica erogativa (sincrona e asincrona); 2h di didattica interattiva;19 di attività in autoapprendimento. Ciascun docente può suggerire agli studenti e studentesse interessati/e la partecipazione ad attività extracurriculari, quali seminari e convegni. Allo scopo di agevolare studenti e studentesse nel percorso formativo, le attività didattiche sono integrate con servizi di tutorato gestiti dallo/a stesso/a docente o dai suoi collaboratori e collaboratrici.

3. La struttura e l’articolazione di ogni insegnamento, i programmi, gli obiettivi e i risultati di apprendimento, nonché ogni altra informazione utile a studenti/studentesse, sono specificati nelle schede di insegnamento annualmente pubblicate sul sito del Corso di Studio e sul sito di Facoltà.

Articolo 11 – Durata dei corsi e programmazione didattica.

1. La durata di tutti i corsi è semestrale e corrisponde a un numero minimo di 6 CFU.

2. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario della programmazione didattica annualmente proposto dal Consiglio di corso di Studio e approvato dai competenti organi della Facoltà.

Articolo 12 – Trasferimenti da altra Università.

1. Sono consentiti trasferimenti da altro Ateneo di studenti/studentesse iscritti/e al medesimo Corso di laurea o provenienti da altro Corso, nonché trasferimenti interni alla Sapienza di studenti/studentesse iscritti/e a Corsi di laurea diversi dalla LM SC-GIUR.

2. Il trasferimento e il riconoscimento dei CFU altrove maturati sono subordinati ad una valutazione del Consiglio del Corso di Studio, conformemente ai criteri e ai limiti stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 13 – Internazionalizzazione

Il Corso di laurea dedica particolare attenzione al profilo dell’internazionalizzazione, grazie alle numerose relazioni – in forma di convenzioni o accordi – che Sapienza intrattiene con importanti Atenei stranieri, a livello europeo e internazionale, enti e istituzioni estere.
Durante il Corso di Studio è consentito accedere al progetto Erasmus plus, trascorrere un semestre di studio o partecipare ad una esperienza di elaborazione della tesi di laurea all’estero.

SEZIONE SECONDA - ORGANIZZAZIONE

Articolo 14 – Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di Studio:

-Il Consiglio;
-Il Presidente;
-La Giunta;
-La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
-Il Comitato di Indirizzo;

2. Il Corso di studio, può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro, permanenti o temporanei.

Articolo 15 – Consiglio di Corso di Studio.

1. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è il Dipartimento di Scienze giuridiche. Concorrono il Dipartimento di Scienze dell’Antichità (Facoltà di Lettere), il Dipartimento di Diritto e Società Digitale (UnitelmaSapienza).

2. Il Corso di studio è gestito da un Consiglio, denominato Consiglio di corso di studio, disciplinato dalle norme di cui all’articolo 13 del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza e da quelle che seguono, in quanto compatibili.

3. Il Consiglio si compone di tutti i docenti dell’offerta formativa, in base al numero e alla tipologia degli insegnamenti. Fanno parte del Consiglio i membri del corpo docente e una rappresentanza di studenti e studentesse in numero pari al 15% di tali membri.

Articolo 16 – Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto dal Consiglio di corso di studio tra i docenti di ruolo del Corso, con votazione a maggioranza semplice. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne presiede le sedute. In particolare:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA- CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
j) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
k) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
l) nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
m) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico;
n) nomina un Vicepresidente che lo coadiuva, e ne fa le veci ricevendone la delega a partecipare a commissioni, riunioni, comitati, eventi etc.

3. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo e dalla rappresentanza studentesca che compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

4. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.

5. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo e ai rappresentanti di studenti/studentesse eletti nel Consiglio di Corso di Studio. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, e che possono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

6. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.

7. Le votazioni possono svolgersi in presenza o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio ha funzioni deliberative e consultive. Ha funzioni consultive in tutte le materie e su tutte le questioni attinenti all’attività didattica del Corso, con particolare riferimento alla programmazione didattica, all’offerta formativa, ai servizi agli studenti e alle studentesse in ritardo con il piano di studi e comunque a ogni attività collegata che concerna la formazione. Ha funzioni deliberative nelle materie e sulle questioni che non sono riservate alla Facoltà o ai Dipartimenti.

2. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del Corso di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corso di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dagli/dalle studenti/studentesse nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti da studenti e studentesse in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti e studentesse provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) individua i cultori della materia che potranno essere inseriti all’occorrenza nelle Commissioni di esame, nominate dal Presidente, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento;
j) valuta la domanda di studenti/studentesse, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
k) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
l) approva il Regolamento del Corso di Studio.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.

4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere anche in modalità telematica.

7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.

Articolo 18 – Elezioni degli studenti delle studentesse.

1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.

2. L’elettorato attivo spetta a studenti e studentesse iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a tutti gli/le iscritti/e fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.

3. L’elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse iscritti/e in corso al Corso.

4. Sono eletti studenti e studentesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente o la studentessa che sia iscritto ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente o la studentessa più giovane di età.

5. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto/a, il/la rappresentante degli studenti è sostituito/a dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo/la studente/studentessa eletto/a che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica è considerato/a decaduto/a.

7. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

8. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.

9. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

10. La procedura per l’elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.

Articolo 19 - Comitato di indirizzo.

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.

2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da:
a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio;
b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo;
c) una rappresentanza studentesca degli/delle iscritti/e al Corso.

3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno due volte l’anno, di cui una in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.

Articolo 20 – La Giunta.

1. La Giunta del Corso di Studio è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, e da tre docenti del Corso indicati dal Consiglio di CdS.

2. La Giunta ha quali compiti quelli di coadiuvare il Presidente nella proposta degli orari, nel coordinamento degli integrati, nella stipula delle convenzioni con Enti esterni dove gli studenti possono svolgere il tirocinio.

Articolo 21 – La Commissione di gestione dell’assicurazione della qualità.

1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita:
a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto;
b) da uno o due docenti di ruolo;
c) dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio;
d) da una rappresentanza degli studenti e delle studentesse in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti e le studentesse componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.

4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.

5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di migliora-mento previste dal Sistema AVA

Articolo. 22 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte degli organi competenti.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.