Organizzazione e contatti
Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica
Daniele Venturi |
Docenti di riferimento
MARCO POLVERINI |
FRANCESCA CUOMO |
GIUSEPPE ANTONIO DI LUNA |
TOMMASO GASTALDI |
LUIGI VINCENZO MANCINI |
LEONARDO QUERZONI |
FABRIZIO D'AMORE |
DANIELE CONO D'ELIA |
FRANCESCO LIBERATI |
Rappresentanze studentesche
Stefano Rosso |
Andreea Gabriela Ionica |
Tutor del corso
DANIELE VENTURI |
FRANCESCA CUOMO |
TOMMASO GASTALDI |
GIUSEPPE ANTONIO DI LUNA |
Regolamenti
Regolamento del corso
Art. 1 Requisiti di accesso
Art. 2 Verifica dei requisiti di accesso
Art. 3 Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento crediti
Art. 4 Piani di completamento e piani di studio individuali
Art. 5 Modalità didattiche
Art. 6 Modalità di frequenza, propedeuticità, passaggio ad anni successivi
Art. 7 Regime a tempo parziale
Art. 8 Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti
Art. 9 Tutorato
Art. 10 Percorsi di eccellenza
Art. 11 Prova finale
Art. 12 Esami di profitto extracurriculari
Art. 1 Requisiti di accesso
Per l'accesso alla laurea magistrale in Cybersecurity è richiesto il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo.
È richiesta, inoltre, la conoscenza degli aspetti fondamentali dell'informatica relativi alle architetture di elaboratori, agli algoritmi e strutture dati, ai linguaggi di programmazione, alle basi di dati, alle reti di elaboratori, ai sistemi operativi. In ogni caso per accedere alla laurea magistrale è necessario che i laureati abbiano acquisito almeno 44 crediti formativi universitari (CFU) nei seguenti settori scientifico disciplinari: almeno 18 CFU tra MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, FIS/01, INF/01, SECS-S/01; almeno 24 CFU tra MAT/08, MAT/09, INF/01, ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-IND/31, ING-IND/35, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, IUS/01, IUS/20.
Gli studenti che non sono in possesso di tali requisiti curriculari possono iscriversi a corsi singoli, come previsto dal Manifesto degli studi di Ateneo, e sostenere i relativi esami prima dell’iscrizione alla laurea magistrale. Potranno immatricolarsi al corso di laurea magistrale anche gli studenti che non abbiano ancora conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro la data indicata nel Manifesto degli Studi del relativo anno accademico.
Art. 2 Verifica dei requisiti di accesso
Il possesso delle conoscenze sarà verificato da una apposita commissione nominata dal Consiglio del Corso di Studi (CdS) che valuterà la preparazione personale dello studente sulla base dei seguenti elementi:
• pertinenza del curriculum di studio della laurea di primo livello;
• altre attività extracurriculari, incluse attività lavorative ed altre attività formative;
• conoscenza della lingua inglese al livello B2;
• colloquio.
Art. 3 Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento crediti
Art. 3.1 Passaggi e trasferimenti
Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea magistrale o specialistica della Sapienza e le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università, da Accademie militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio del CdS in Cybersecurity che:
• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, e della relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi della stessa classe vanno riconosciuti almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 11 del D.M. 1649/23 relativo alle classi di laurea magistrale);
• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
• stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso successivo a tutti quelli attivati nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso più avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo).
Le richieste di trasferimento al corso di laurea magistrale in Cybersecurity devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di Ateneo.
Art. 3.2 Abbreviazioni di corso
Chi è già in possesso del titolo di laurea quadriennale, quinquennale, specialistica acquisita secondo un ordinamento previgente, o di laurea magistrale acquisita secondo un ordinamento vigente e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio può chiedere al Consiglio del CdS l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. Le domande sono valutate dal Consiglio del CdS, che in proposito:
• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti, degli eventuali crediti acquisiti e della relativa votazione;
• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
• stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso successivo a tutti quelli attivati nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso più avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo). Uno studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di laurea magistrale appartenente alla medesima classe nella quale ha già conseguito il diploma di laurea magistrale. Le richieste devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di Ateneo.
Art. 3.3 Criteri per il riconoscimento crediti
Possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, coerenti con uno dei percorsi formativi previsti dal corso di laurea magistrale in Cybersecurity. Per i passaggi da corsi di studio della stessa classe LM-66 è garantito il riconoscimento di un minimo del 50% dei crediti di ciascun settore scientifico disciplinare.
Il Consiglio del CdS può deliberare l’equivalenza tra Settori scientifico disciplinari (SSD) per l’attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l’ordinamento del corso di laurea magistrale. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea magistrale possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea magistrale a cui si chiede l’iscrizione. In questo caso, il Consiglio del CdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
• se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l’attribuzione avviene direttamente;
• se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il Consiglio del CdS esaminerà il curriculum dello studente ed attribuirà i crediti eventualmente dopo colloqui integrativi.
Il Consiglio del CdS può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno a valere sui 6 CFU relativi all’attività complementare. Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito di un corso di laurea triennale non possono essere nuovamente riconosciute nell’ambito del corso di laurea magistrale.
Art. 4 Piani di completamento e piani di studio individuali
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio completo percorso formativo da parte del Consiglio del CdS prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame.
Lo studente può ottenere tale approvazione con due procedimenti diversi:
1. aderendo ad uno dei piani di completamento del percorso formativo predisposti annualmente dal CdS;
2. presentando un piano di studio individuale.
In entrambi i casi lo studente deve sottomettere la sua proposta esclusivamente on-line per mezzo dell’apposita procedura presente nel sistema informativo di ateneo Infostud. I piani di studio possono essere presentati dal 01/09 al 31/12.
Art. 4.1 Piani di completamento
L’adesione a un piano di completamento comporta:
1. la selezione di uno dei tre percorsi formativi suggeriti;
2. la selezione di 3 insegnamenti all’interno del gruppo di insegnamenti opzionali, secondo le indicazioni di ciascun percorso.
3. la possibilità di scegliere uno o più insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente. Questi ultimi possono essere scelti fra tutti quelli presenti nell’ambito dell’intera offerta formativa della Sapienza.
Il piano di completamento, una volta compilato, viene sottomesso dallo studente per la verifica che gli insegnamenti scelti al punto 3 siano congruenti col percorso formativo. In caso affermativo, il piano di completamento viene approvato dal CdS e diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso negativo, lo studente viene invitato a modificare l’elenco degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta.
A partire dal giorno successivo a quello di approvazione da parte del CdS lo studente è autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi a tutti gli insegnamenti non obbligatori elencati nel piano di completamento cui ha aderito.
Art. 4.2 Piani di studio individuali
Qualora lo studente non intenda aderire ad alcuno dei piani di completamento proposti deve presentare un piano di studio individuale. Per sottomettere un piano di studio individuale lo studente deve:
1. scegliere 3 insegnamenti fra quelli indicati in almeno uno dei tre percorsi formativi suggeriti;
2. scegliere uno o più insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente. Questi ultimi possono essere scelti fra tutti quelli presenti nell’ambito dell’intera offerta formativa della Sapienza.
Il piano di studio individuale, una volta compilato, viene sottomesso dallo studente per la verifica che le scelte operate costituiscano un valido percorso formativo. In caso affermativo, il piano di studio individuale viene approvato dal CdS e diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso negativo, lo studente viene invitato a modificarlo. La validità e congruenza del paino di studi individuale sarà valutata sulla base della sua vicinanza ad almeno uno dei percorsi formativi suggeriti.
A partire dal giorno successivo a quello di approvazione da parte del CdS lo studente è autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi a tutti gli insegnamenti non obbligatori elencati nel suo piano di studio individuale.
Art. 4.3 Modifica dei piani di completamento e dei piani di studio individuali
Lo studente che abbia già aderito ad un piano di completamento può, in un successivo anno accademico, aderire ad un differente piano di completamento oppure proporre un piano di studio individuale. Parimenti, lo studente al quale sia già stato approvato un piano di studio individuale può, in un successivo anno accademico, optare per l’adesione ad un piano di completamento oppure proporre un differente piano di studio individuale. In ogni modo, gli esami già verbalizzati non possono essere sostituiti.
Art. 5 Modalità didattiche
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale. Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula e attività in laboratorio, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo tempo da dedicare allo studio personale. La durata nominale del corso di laurea magistrale è di 4 semestri, pari a due anni.
Art. 5.1 Crediti formativi universitari
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste. Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio individuale.
Nel corso di laurea magistrale in Cybersecurity, in accordo con l’articolo 23 del regolamento didattico di Ateneo, un CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure a 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).
Le schede individuali di ciascun insegnamento, consultabili tramite il sito web
https://corsidilaurea.uniroma1.it, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi di massima. Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea magistrale è di 120 CFU. Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Cybersecurity la quota dell'impegno orario complessivo riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale è almeno il 50% dell’impegno orario complessivo.
Art. 5.2 Calendario didattico
Il calendario didattico è organizzato in due semestri e tre periodi di esami, secondo il seguente schema approssimativo:
• primo periodo di didattica: da fine settembre a fine dicembre;
• secondo periodo di didattica: da fine febbraio a inizio giugno;
• primo periodo d’esami: da inizio gennaio a fine febbraio;
• secondo periodo d’esami: da inizio giugno a fine luglio;
• terzo periodo d’esami: settembre.
• periodo esami straordinario: aprile e novembre, riservati agli studenti che risultano fuori corso o ripetenti o lavoratori per la segreteria studenti, oppure per gli studenti in corso che intendano laurearsi nelle successive sessioni di laurea (rispettivamente, gennaio e luglio), e che lo richiedano dietro certificazione del loro status di laureandi.
Per ogni insegnamento sono previsti:
• Due appelli d’esame nella sessione immediatamente successiva al termine del corso (gennaio-febbraio per gli insegnamenti del primo semestre, giugno-luglio per gli insegnamenti del secondo semestre).
• Tre appelli nelle sessioni rimanenti, di cui uno a settembre e due nell'altra sessione.
• Due ulteriori appelli saranno riservati a novembre ed aprile agli studenti fuoricorso, ripetenti e lavoratori, secondo le modalità e condizioni consultabili tramite il sito web della Sapienza.
Le date di inizio e fine dei semestri e degli appelli d’esame sono consultabili tramite il sito web
https://corsidilaurea.uniroma1.it.
Art. 5.3 Prove d’esame
La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun insegnamento, viene espressa mediante l’attribuzione di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il superamento dell'esame è 18/30, oppure di una idoneità. Alla valutazione finale possono concorrere i seguenti elementi:
• un esame scritto, generalmente distribuito su più prove scritte da svolgere durante ed alla fine del corso;
• un esame orale;
• il lavoro svolto in autonomia dallo studente.
Art. 6 Modalità di frequenza, propedeuticità, passaggio ad anni successivi
Frequentare assiduamente le lezioni degli insegnamenti è altamente consigliato ma non è obbligatorio. Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Cybersecurity non esistono propedeuticità obbligatorie; eventuali prerequisiti in termini di conoscenze sono specificati insegnamento per insegnamento. La collocazione che gli insegnamenti hanno all’interno del percorso formativo è una chiara indicazione dell’ordine ottimale col quale seguirli e sostenerne gli esami. In particolare, si raccomanda di:
• sostenere, nell’ambito di uno stesso anno di corso, gli esami degli insegnamenti del secondo semestre soltanto dopo aver superato tutti quelli del primo semestre;
• sostenere gli esami degli insegnamenti del secondo anno di corso soltanto dopo aver superato tutti quelli del primo anno di corso.
Per il corso di laurea magistrale in Cybersecurity non esistono sbarramenti per l’iscrizione al secondo anno.
Art. 7 Regime a tempo parziale
I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nell’articolo 13 del manifesto di Ateneo e sono consultabili sul sito web della Sapienza.
Art. 8 Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti
Ai sensi dell’art. 32 del manifesto degli studi di Ateneo lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal presente regolamento didattico, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro 2 anni. Ai sensi dell’art. 33 del manifesto degli studi di Ateneo:
• lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di studio;
• lo studente a tempo parziale che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata nel regime a tempo parziale.
Il Consiglio del CdS stabilisce che, nel caso non siano rispettati i termini di cui sopra, la validità dei crediti acquisiti sarà valutata caso per caso, e potrà essere data per acquisita solo limitatamente ai corsi di base. Per il reintegro, gli studenti dovranno comunque presentare opportuna domanda alla Segreteria amministrativa studenti, nei tempi e con le modalità previste nel manifesto degli studi di Ateneo.
Art. 9 Tutorato
Gli studenti del corso di laurea magistrale in Cybersecurity possono usufruire dell'attività di tutorato svolta dai docenti indicati dal Consiglio del CdS. Gli eventuali ulteriori docenti disponibili come tutor e le modalità di tutorato verranno pubblicizzate per ciascun anno accademico mediante affissione presso la Segreteria didattica. L’attività di tutorato è articolata in vari servizi a carattere individuale e collettivo ed è disciplinata da uno specifico regolamento consultabile tramite il sito web https://corsidilaurea.uniroma1.it.
Art. 10 Percorsi di eccellenza
È istituito il percorso di eccellenza per la laurea magistrale in Cybersecurity, cui si può partecipare al momento dell’iscrizione al secondo anno di corso. I termini e le modalità per la richiesta di partecipazione al percorso di eccellenza sono consultabile tramite il sito web https://corsidilaurea.uniroma1.it, dove si può anche prendere visione del bando di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione.
Art. 11 Prova finale
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale e deve aver adempiuto alle formalità amministrative previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, costituita da un documento scritto in lingua inglese, che presenta i risultati di uno studio originale condotto su un problema di natura applicativa, sperimentale o di ricerca. L’elaborato finale verrà sottoposto a verifica di originalità. In caso di esito negativo di tale verifica, lo studente non sarà ammesso alla prova finale. La preparazione della tesi si svolge sotto la direzione di un relatore (che può essere un docente del corso di laurea magistrale, o di altri corsi di studio italiani o stranieri o di un ente di ricerca italiano o straniero) e si svolge di norma nel secondo anno del corso, occupandone circa la metà del tempo complessivo.
La votazione finale si basa sulla valutazione del curriculum degli studi, della tesi e della prova finale, e su ulteriori elementi rivolti ad incentivare il superamento degli esami nei tempi stabiliti dall’ordinamento didattico. La Commissione di laurea esprime la votazione in cento decimi e può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
Art. 12 Esami di profitto extracurriculari
Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Cybersecurity, onde arricchire il proprio curriculum degli studi, possono secondo quanto previsto dall’Art. 6 del R.D. N.1239 del 4/6/1938, mediante domanda da indirizzare al CAD e da consegnare alla Segreteria didattica entro il mese di gennaio di ogni anno, frequentare due corsi e sostenere ogni anno due esami di insegnamenti di altra Facoltà.
Visto il significato scientifico e culturale di tale norma, il CAD ha deliberato che tale richiesta possa essere avanzata soltanto da studenti che abbiano ottenuto almeno 36 crediti del corso di laurea magistrale in Cybersecurity.