Il CdL in Scienze della Moda e del Costume presenta una platea di studenti e studentesse dalla provenienza alquanto eterogenea. Per questo motivo riceve particolare attenzione la fase di inserimento, concepita nell’ottica di consolidare le conoscenze di base e di trasmettere consapevolezza e senso di autoefficacia. Il CdS prevede una prova di verifica di cultura generale in ingresso gestita direttamente dalla struttura di raccordo. La prova di verifica non è vincolante ai fini dell’immatricolazione: essa è obbligatoria ma non selettiva, con l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), in caso di conseguimento di un punteggio inferiore al valore indicato nello specifico bando. La prova è costituita da un test online (TOLC-SU) erogato attraverso la piattaforma informatica CISIA nelle date e sessioni riportate sul sito www.cisiaonline.it
Il TOLC-SU prevede l’erogazione di un questionario composto da 50 quesiti (100 minuti) suddivisi nelle seguenti 4 sezioni: - Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti – 60 minuti), Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti – 20 minuti), - Ragionamento logico (10 quesiti – 20 minuti). Il syllabus delle conoscenze richieste è consultabile al link: https://www.cisiaonline.it/area-tematicatolcstudiumanistici/struttura-de.... Al termine del TOLC-SU è presente una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della Lingua Inglese. Il risultato di ogni TOLC-SU, ad esclusione della sezione relativa alla prova della conoscenza della Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate e il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date. A seguito dell’esito della prova, ai candidati e alle candidate che hanno conseguito un punteggio inferiore al valore indicato nello specifico bando di ammissione viene attribuito uno specifico Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA relativo alla comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana) da soddisfare entro il primo anno di corso. Per il recupero dell'OFA è previsto un apposito corso di supporto alla preparazione e al superamento della relativa verifica OFA, che certifica il raggiungimento delle abilità specifiche relative alla comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana. L’OFA si intende, altresì, assolto con il superamento dei seguenti esami, previsti al primo anno del percorso formativo: SOCIETA' DI MASSA MODA E COSTUME NELLA STORIA DEL NOVECENTO E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA MODA. Il mancato assolvimento dell’OFA comporta l’impossibilità di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo. Tutti i dettagli sulle modalità e le tempistiche per l’iscrizione alla prova, sulle modalità di svolgimento e sui contenuti del test, sulle m/aurea.uniroodalità di recupero e di superamento dell’OFA sono reperibili nello specifico bando pubblicato nella sezione 'Iscriversi' della pagina del Corso di Studio sul sito https://corsidilaurea.uniroma1.it. Il syllabus è incorporato nel Report annuale che il CdS prepara per “Porte aperte alla Sapienza” e che viene pubblicato sul sito istituzionale del CDS stesso dal catalogo dei corsi di studio di Ateneo (https://corsidilaurea.uniroma1.it/). Le verifiche relative al possesso delle conoscenze iniziali sono gestite a livello di struttura di raccordo, ma le carenze rilevate vengono comunicate agli studenti, alle studentesse e ai CdS coinvolti per il recupero degli OFA: le attività di sostegno vengono attivate là dove sia ritenuto opportuno nel rispetto dell’autonomia didattica. Tuttavia, all’inizio di ogni corso il singolo docente interagisce con gli studenti e le studentesse per verificare carenze da superare durante l’espletamento della didattica. Su questo punto c’è un dialogo costante col Presidente del Cdl che fa da raccordo con i docenti per eventuali interventi mirati nei casi in cui si paventi la necessità di interventi specifici.
REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA MODA E DEL COSTUME
Classe L-3
Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, del Regolamento-tipo dei corsi di studio e di area didattica D.R. n. 2990 del 16.11.2021 e del Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia l’organizzazione e il funzionamento del Corso di Studio in Scienze della Moda e del Costume (di seguito denominato Corso di Studio).
Art. 2 - ORGANI DEL CORSO DI STUDIO
1. Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (di seguito denominata CGAQ);
- il Comitato di Indirizzo, che può essere costituito per il solo Corso di Studio o condiviso con altri Corsi di Studio di Classi di Laurea Magistrale diverse, ma afferenti al medesimo Dipartimento e con finalità didattico-disciplinari affini.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Corso di Studio è coordinato da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione del Consiglio del Corso di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo e i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei
docenti.
3. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d);
- il Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.
Art. 4 - COMPITI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del
Corso di Studio e opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della
assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio, in collaborazione
con i Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, tenendo conto delle esigenze di
continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corsi di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva approvazione
da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto
dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte
ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
l) approva il Rapporto di Riesame, la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e ogni documentazione prodotta nell’ambito dei processi di autovalutazione del Corso di Studio;
m) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio, fatta eccezione per i casi in cui, per comprovata urgenza, il verbale integrale o singole delibere siano approvati seduta stante;
le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.
Art. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. I professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, i docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio, eleggono al loro interno un Presidente.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la CGAQ e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della CGAQ;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico;
o) può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre a successiva ratifica da parte del Consiglio;
p) può nominare uno o due Vice Presidenti, scelti tra la componente docente Sapienza a tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, oppure, in sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa di prima fascia con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo e, in caso di parità, la maggiore anzianità anagrafica.
Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell’art. 3, comma 3; dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
7. L’elezione si svolge tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, l’elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Art. 7 - ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
1. La procedura di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà, e dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che ne cura tutte le fasi di organizzazione e svolgimento.
2. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
1. La CGAQ è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o più docenti di ruolo; c) dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; d) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della CGAQ devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La CGAQ dura in carica tre anni.
3. La CGAQ si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della CGAQ.
4. La CGAQ predispone il Rapporto di Riesame Ciclico, la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019 e ogni altra documentazione atta ai fini delle procedure di autovalutazione del Corso di Studio, in conformità con la normativa vigente. La CGAQ coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La CGAQ presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.
Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse e in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore a un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.
Art. 10 - REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI STUDIO
Per l'accesso al Corso di Studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Le conoscenze richieste per l'accesso sono relative a una generale preparazione di base negli ambiti storico, artistico, letterario e tecnico-scientifico.
Art. 11 - CFU RICONOSCIBILI PER ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
In conformità al vigente Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR 3437/2023, nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dalla studentessa o dallo studente in altro Corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio. Per ciò che concerne il riconoscimento dei crediti maturati valgono le norme stabilite dal medesimo Regolamento, art. 11, commi 7 e 8.
Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE
Il percorso didattico si conclude con la prova finale, che costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Ad essa si accede in seguito all'adempimento di tutti gli obblighi didattici previsti dal Regolamento Didattico, compresa la verifica della conoscenza della lingua inglese. La prova finale (che è quotata in Tabella per 7 cfu), si articola in due momenti: 1. Preparazione di un elaborato scritto e/o multimediale su un tema concordato con un o una docente di uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nel percorso formativo del CdS e redatto sotto la sua direzione. La redazione dell’elaborato deve dimostrare la capacità del candidato o della candidata di sviluppare un argomento relativo alle materie di studio e di utilizzare la strumentazione di base teorica, metodologica e applicativa acquisita mediante le attività didattiche previste dal percorso formativo.
2. Presentazione e discussione dell’elaborato scritto davanti alla Commissione di Laurea. Il candidato o la candidata presenterà e discuterà l’elaborato scritto e/o multimediale, precedentemente redatto, di fronte a una commissione di docenti.
Le commissioni giudicatrici della prova finale, abilitate al conseguimento del titolo di studio, sono formate da almeno sette membri. Possono far parte della Commissione Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, Professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato, Dottori di Ricerca e Cultori della materia con anzianità di Laurea Specialistica/Magistrale/Ordinamento quadriennale di almeno tre anni. La maggioranza dei commissari deve essere costituita da Professori di ruolo e Ricercatori.
Il voto di partenza è dato dalla media ponderata della votazione riportata negli esami superati (conteggiando tutti i 30 e Lode come 30), a cui la Commissione aggiunge un punteggio compreso tra 0 e 5. La valutazione tiene soprattutto conto della dimostrata capacità del candidato e della candidata di mettere a frutto in modo originale e creativo le conoscenze acquisite mediante il Corso di Studio. La eventuale lode aggiuntiva al voto 110/110 è concessa soltanto nel caso di unanimità della commissione.
Art.13 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.
2.Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.