Organizzazione e contatti
Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica
Alberto Camplani |
Docenti di riferimento
CLAUDIO ZAMAGNI |
DAVIDE TORRI |
LORENZO VERDERAME |
PAOLA BUZI |
MARIANNA FERRARA |
ALESSANDRO BAUSI |
ALBERTO CAMPLANI |
Rappresentanze studentesche
Tommaso Maria COMPAGNINI |
Arianna NICCOLAI |
Tutor del corso
CLAUDIO ZAMAGNI |
PAOLA BUZI |
Regolamenti
Regolamento del corso
I laureati e le laureate del corso di laurea magistrale in Culture e Religioni dovranno sviluppare una solida conoscenza delle metodologie e delle tecniche necessarie per affrontare lo studio delle religioni; avanzate conoscenze sull'identità storica e culturale nonché sui testi sacri e sulle tradizioni esegetiche delle grandi religioni mondiali contemporanee; delle grandi religioni dell'area mediterranea e del mondo classico, delle religioni monoteistiche, delle religioni dell'Asia e di quelle di interesse etnologico ecc.; una conoscenza approfondita dei fenomeni, degli aspetti salienti e dell'evoluzione della storia religiosa dall'antichità all'epoca contemporanea, allargando progressivamente gli orizzonti dai paesi del Mediterraneo agli altri paesi, la cui storia presenta eventi e personaggi di rilevanza religiosa; capacità di ricerca autonoma nel settore delle scienze attinenti al fenomeno religioso, nonché nei campi di indagine sull'incidenza culturale e sociale del fattore religioso, con particolare attenzione allo studio della pluralità degli ordini etico- giuridici (religiosi e secolari) presenti nella società contemporanea, anche nella prospettiva di genere.
In vista di questi obiettivi, il corso di laurea magistrale in Culture e Religioni risponde attraverso un piano di formazione specialistica di professionalità espressamente addestrate dal punto di vista teorico e metodologico nella gestione della mediazione in ambito religioso e interreligioso. In questa prospettiva, il CdS compone, in un progetto formativo unitario, gli strumenti e le competenze per l'analisi e la comprensione di fenomeni storico-religiosi e delle trasformazioni culturali delle società e la gestione dei processi socio-culturali.
In questa prospettiva, il percorso formativo prevede:
1) una formazione orientata intorno a uno studio avanzato delle discipline storico-religiose dal punto di vista della metodologia;
2) lo studio delle discipline storiche e antropologiche, filosofiche e geografiche, atte a fornire il contesto storico-culturale e antropologico in cui trovano spazio le religioni
3) lo studio approfondito delle singole religioni, nel loro sviluppo diacronico e nelle lingue in cui hanno espresso i loro testi sacri e la loro esegesi.
Poiché i campi del sapere coinvolti dallo studio delle religioni sono molteplici e diversificati anche dal punto di vista metodologico, si impone l’articolazione del corso in gruppi opzionali molto ricchi che rispondano meglio al doppio orientamento sopra delineato, quello più attento allo sviluppo storico delle religioni nei loro contesti sociali, culturali e linguistici, quello più orientato alla dimensione contemporanea delle problematiche religiose, con attenzione alle interazioni, convivenze, conflitti, nonché al loro rapporto con la società attuale e gli stati.
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REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN
CULTURE E RELIGIONI
Classe LM-64
Art. 1 – IL PRESENTE REGOLAMENTO NEL CONTESTO DELL’ATENEO
1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento didattico e i criteri di funzionamento del Corso di Studio in Culture e religioni (LM-64) ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento-tipo dei corsi di studio e di area didattica D.R. n. 2990 del 16.11.2021, del regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia, delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.
Art. 2 - ORGANI DEL CORSO DI STUDIO
1. Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
- il Comitato di Indirizzo, che può essere condiviso con altri CdS afferenti al Dipartimento.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Corso di Studio è coordinato da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione del Consiglio del Corso di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo e i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d);
- il Referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.
Art. 4 - COMPITI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del Corso di Studio e opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio, tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corsi di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
l) approva il Rapporto di Riesame, la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e ogni documentazione prodotta nell’ambito dei processi di autovalutazione del Corso di Studio o dell’Ateneo;
m) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio, fatta eccezione per i casi in cui, per comprovata urgenza, il verbale integrale o singole delibere siano approvati seduta stante; ed eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.
Art. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. I professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, i docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio, eleggono al loro interno un Presidente.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la CGAQ e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della CGAQ;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico;
o) può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre a successiva ratifica da parte del Consiglio;
p) può nominare un Vice Presidente, scelto tra la componente docente Sapienza a tempo indeterminato che fa parte del Consiglio con diritto di voto; in caso di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, oppure, in sua assenza, dal Decano, inteso come il professore o la professoressa di prima fascia con diritto di voto nel Consiglio avente la maggiore anzianità in ruolo e, in caso di parità, la maggiore anzianità anagrafica.
Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell’art. 3, comma 3; dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo, ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
Art. 7 - ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.
3. L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio..
4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto a un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.
5. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica è considerato decaduto.
7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
8. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
9. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
10. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.
Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (CGAQ)
1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o più docenti di ruolo; c) dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico- amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; d) da una rappresentanza degli studenti in conformità con quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della CGAQ devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La CGAQ dura in carica tre anni.
3. La CGAQ si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica del Dipartimento di afferenza o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della CGAQ.
4. La CGAQ predispone il Rapporto di Riesame Ciclico, la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019 e ogni altra documentazione atta ai fini delle procedure di autovalutazione del Corso di Studio, in conformità con la normativa vigente. La CGAQ coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La CGAQ presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.
Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse e in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore a un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.
Art. 10 - REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI STUDIO
Per l’accesso al Corso di Studio è necessario possedere una laurea di primo livello triennale o altro titolo a essa equivalente o superiore, eventualmente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
L’ammissione consiste nella verifica dei requisiti dello studente e della studentessa, mediante controllo delle certificazioni del corso di laurea triennale: in base a tale verifica si stabiliscono gli eventuali debiti formativi, superabili in genere o con brevi colloqui con i docenti delle discipline in cui sono più evidenti i debiti formativi o con minimoduli di recupero, o con veri e propri esami da svolgere in uno dei corsi di laurea triennale.
Per le competenze linguistiche, qualora non siano certificate, si rimanda a un colloquio orale con il Presidente e suoi collaboratori: si richiede una buona conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, livello B2) che, se non risultasse documentata dal curriculum di studio (almeno 2 CFU nel percorso triennale) o da altra certificazione, dovrà essere verificata nel colloquio preliminare alla ammissione.
In ogni caso, previa attenta analisi del curriculum di studi dello studente e della studentessa, il Consiglio di Corso di studio si riserva la possibilità di determinare eventuali equipollenze tra gli esami sostenuti dallo studente e dalla studentessa iscritti e quelli richiesti come requisiti di accesso. L’adeguatezza della preparazione generale sarà verificata, anche sulla base del curriculum svolto e della prova finale della laurea triennale, dal Presidente o dai docenti delegati dal Consiglio di Corso di laurea magistrale con un colloquio individuale.
L’accesso è diretto con titolo di studio triennale conseguito nella Classe di Laurea L-42 Storia.
Se il richiedente l’ammissione è in possesso di un titolo di studio afferente a un’altra Classe di Laurea, i requisiti per l’accesso sono i seguenti:
-18 CFU nei ssd M-STO/01 (HIST-01/A), M-STO/02 (HIST-02/A), M-STO/03 (HIST-03/B), M-STO/04 (HIST-03/A), M-STO/05 (PHIL-02/B), M-STO/06 (HIST-04/A), M-STO/07 (HIST-04/B), M-STO/08 (HIST-04/C), M-STO/09 (HIST-04/D), L-FIL-LET/06 (FICP-01/B), L-FIL-LET/07 (HELL-01/C), L-FIL-LET/08 (FLMR-01/A), L-OR/01 (STAA-01/A), L-OR/02 (STAA-01/B), L-OR/03 (STAA-01/C), L-OR/04 (STAA-01/D), L-OR/05 (STAA-01/E), L-OR/06 (STAA-01/F), L-OR/07 (STAA-01/G), L-OR/08 (STAA-01/H), L-OR/09 (STAA-01/I), L-OR/10 (STAA-01/J), L-OR/11 (STAA-01/K), L-OR/12 (STAA-01/L), L-OR/13 (STAA-01/M), L-OR/14 (STAA-01/N), L-OR/15 (STAA-01/O), L-OR/16 (ASIA-01/A), L-OR/17 (ASIA-01/B), L-OR/18 (ASIA-01/C), L-OR/19 (ASIA-01/D), L-OR/20 (ASIA-01/E), L-OR/21 (ASIA-01/F), L-OR/22 (ASIA-01/G), L-OR/23 (ASIA-01/H), M-DEA/01 (SDEA-01/A), M-FIL/01 (PHIL-01/A), M-FIL/02 (PHIL-02/A), M-FIL/03 (PHIL-03/A), M-FIL/04 (PHIL-04/A), M-FIL/05 (PHIL-04/B), M-FIL/06 (PHIL-05/A), M-FIL/07 (PHIL-05/B), M-FIL/08 (PHIL-05/C)
-72 CFU tra i ssd M-STO/01 (HIST-01/A), M-STO/02 (HIST-02/A), M-STO/03 (HIST-03/B), M-STO/04 (HIST-03/A), M-STO/05 (PHIL-02/B), M-STO/06 (HIST-04/A), M-STO/07 (HIST-04/B), M-STO/08 (HIST-04/C), M-STO/09 (HIST-04/D); M-DEA/01 (SDEA-01/A); M-FIL/01 (PHIL-01/A), M-FIL/02 (PHIL-02/A), M-FIL/03 (PHIL-03/A), M-FIL/04 (PHIL-04/A), M-FIL/05 (PHIL-04/B), M-FIL/06 (PHIL-05/A), M-FIL/07 (PHIL-05/B), M-FIL/08 (PHIL-05/C); L-ANT/01 (ARCH-01/A), L-ANT/02 (STAN-01/A), L-ANT/03 (STAN-01/B), L-ANT/04 (ARCH-01/B), L-ANT/05 (FICP-01/C), L-ANT/06 (ARCH-01/C), L-ANT/07 (ARCH-01/D), L-ANT/08 (ARCH-01/E); L-ART/01 (ARTE-01/A), L-ART/02 (ARTE-01/B), L-ART/03 (ARTE-01/C), L-ART/04 (ARTE-01/D), L-ART/05 (PEMM-01/A), L-ART/06 (PEMM-01/B), L-ART/07 (PEMM-01/C); L-ART/08 (PEMM-01/D), IUS/08 (GIUR-05/A), IUS/09 (GIUR-06/A), IUS/13 (GIUR-09/A), IUS/18 (GIUR-15/A), IUS/19 (GIUR-16/A), IUS/20 (GIUR-17/A), L-FIL-LET/01 (HELL-01/A), L-FIL-LET/02 (HELL-01/B), L-FIL-LET/03 (GLOT-01/A), L-FIL-LET/04 (LATI-01/A), L-FIL-LET/05 (FICP -01/A), L-FIL-LET/06 (FICP-01/B), L-FIL-LET/07 (HELL-01/C), L-FIL-LET/08 (FLMR-01/A), L-FIL-LET/09 (FLMR-01/B), L-FIL-LET/10 (ITAL-01/A;), L-FIL-LET/11 (LICO-01/A), L-FIL-LET/12 (LIFI-01/A), L-FIL-LET/13 (LIFI-01/B), L-FIL-LET/14 (COMP-01/A), L-FIL-LET/15 (GERM-01/A); M-GGR/01-02 (GEOG-01/A-B); L-OR/01 (STAA-01/A), L-OR/02 (STAA-01/B), L-OR/03 (STAA-01/C), L-OR/04 (STAA-01/D), L-OR/05 (STAA-01/E), L-OR/06 (STAA-01/F), L-OR/07 (STAA-01/G), L-OR/08 (STAA-01/H), L-OR/09 (STAA-01/I), L-OR/10 (STAA-01/J), L-OR/11 (STAA-01/K), L-OR/12 (STAA-01/L), L-OR/13 (STAA-01/M), L-OR/14 (STAA-01/N), L-OR/15 (STAA-01/O), L-OR/16 (ASIA-01/A), L-OR/17 (ASIA-01/B), L-OR/18 (ASIA-01/C), L-OR/19 (ASIA-01/D), L-OR/20 (ASIA-01/E), L-OR/21 (ASIA-01/F), L-OR/22 (ASIA-01/G), L-OR/23 (ASIA-01/H); SPS/01 (GSPS-01/A), SPS/02 (GSPS-03/A), SPS/03 (GSPS-03/B), SPS/04 (GSPS-02/A), SPS/05 (GSPS-05/A), SPS/06 (GSPS-05/B), SPS/07 (GSPS-05/A), SPS/08 (GSPS-06/A); PSI/01 (PSIC-01/A), PSI/02 (PSIC-01/B), PSI/03 (PSIC-01/C), PSI/04 (PSIC-02/A), PSI/05 (PSIC-03/A), PSI/06 (PSIC-03/B); M-PED/01 (PAED-01/A), L-LIN/01 (GLOT-01/A).
Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE
La prova finale per il conseguimento del titolo consiste in una dissertazione scritta originale di elevato impegno scientifico storico-religioso, o corrispondente elaborato elettronico multimediale, su un argomento inerente il corso di studi seguito e le principali specializzazioni acquisitevi, capace di fornire un’adeguata prova delle competenze metodologiche e disciplinari acquisite dal candidato o dalla candidata. Tale dissertazione, elaborata sotto la guida di un relatore, dovrà essere discussa e difesa dinanzi a una commissione di docenti universitari. Ciascun percorso didattico deve concludersi con la fase della ricerca e della redazione della tesi. Questa fase equivale approssimativamente a un semestre, e deve essere finalizzata alla specializzazione del laureando nello specifico settore prescelto di professionalizzazione.
In particolare, per ciascuna discussione sono previsti un relatore e un correlatore, che sono invitati a discutere i risultati della tesi e a porre delle domande ai candidati.
Il voto finale deriva: 1) dalla carriera dello studente e della studentessa, e in particolare dalla media finale (certificata dalle segreterie), con uno sguardo anche alla regolarità della carriera e dei tempi in cui si è conclusa; 2) dalla correttezza e originalità della tesi; 3) dalla discussione avvenuta in seduta di laurea. La eventuale lode aggiuntiva al voto 110/110 è concessa soltanto nel caso di unanimità della commissione.
La lingua della dissertazione può essere una delle seguenti: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Art.12 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.