Organizzazione e contatti

Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica

Valerio Cordiner

Docenti di riferimento

VALERIO CORDINER
MARGHERITA DORE
DANIELA PUATO
EMILIO MARI
ANGELA TARANTINO
CHRISTOS BINTOUDIS
LUCA BACCHINI
SIMONE CELANI
CARMEN GALLO
PAOLO SIMONETTI

Rappresentanze studentesche

Giulia Elena Ilie
Antonia Maria Iliuc
Luigi Ranalli
Ines Riahi

Tutor del corso

VALERIO CORDINER
CHRISTOS BINTOUDIS
MARY LOUISE WARDLE
SILVIA TOSCANO
STEFANO TEDESCHI

Manager didattico

Manager didattico Lettere

Regolamenti

Regolamento del corso

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE – Classe L12

Decorrenza del Regolamento: a.a. 2025-2026
Data di approvazione del Regolamento: 16/04/2025
Struttura didattica responsabile: Dipartimento SEAI

Art. 1 – IL CORSO DI STUDI

Il corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale è un corso di laurea triennale ad accesso programmato istituito nell’ambito della Classe di Laurea L12 e disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.

Art. 2 – ATTIVITÀ FORMATIVE

Il Corso di Studio è strutturato in un curriculum unico, che prevede lo studio obbligatorio di due lingue fino al raggiungimento di una competenza linguistica e comunicativa di livello medio-alto, nonché la conoscenza dei relativi patrimoni culturali e testuali.

Il curriculum è organizzato in sette ambiti diversi:
1) insegnamenti "di base": si seguono al primo anno e comprendono la Linguistica Generale (insegnamento obbligatorio, 12 CFU) e una materia a scelta dell’ambito dell’Italianistica (12 CFU)
2) Lingue straniere: obbligatoriamente due lingue straniere tra quelle offerte dal Corso (24 CFU al I anno; 24 CFU al II anno; 12 CFU al III anno). I corsi di lingua straniera comprendono oltre al modulo tenuto dai e dalle docenti le esercitazioni linguistiche con i Collaboratori ed Esperti Linguistici madrelingua (CEL).
3) Fondamenti di intercultura e Culture e Letterature straniere. Il primo anno gli studenti e le studentesse seguono due corsi di "Fondamenti di Intercultura" (12 CFU totali) legati alle due lingue di studio in cui vengono forniti strumenti di base sulla mediazione interculturale sia sul piano teorico che sui modi in cui la mediazione interculturale si realizza nelle varie culture di riferimento. Nel secondo anno, invece, gli studenti e le studentesse seguono i corsi delle culture e delle letterature legate alle due lingue scelte (24 CFU totali).
4) insegnamenti "affini". Sono materie di ambito storico-geografico, giuridico-economico, pedagogico e delle scienze politiche che servono a personalizzare il proprio percorso e si possono svolgere sia nel secondo che nel terzo anno (30 CFU totali).
5) insegnamenti "a scelta dello studente" (secondo e terzo anno). Questo ambito dà la possibilità di scegliere tra tutti gli insegnamenti offerti dall’Ateneo (18 CFU totali).
6) Tirocini e Altre Attività Formative (6 CFU): si possono svolgere durante tutto il percorso triennale. Il CdS offre la possibilità di svolgere queste attività attraverso convenzioni con enti e istituzioni esterne all’Ateneo oppure attraverso la partecipazione attiva a eventi, manifestazioni, incontri organizzati dai e dalle docenti del CdS.
7) Prova Finale (6 CFU)

Per l’articolazione dei corsi, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, i relativi CFU e le ore di didattica frontale di ciascun insegnamento si fa riferimento all’Offerta Formativa pubblicata annualmente sulla pagina del Corso di Studio.
Si segnala in particolare che i CFU attribuiti complessivamente allo studio delle lingue straniere comprendono anche le esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) come indicato nei programmi degli insegnamenti linguistici

2.1 TIROCINI E ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Gli studenti e le studentesse dovranno conseguire 6 CFU nell’ambito di Tirocini e Altre Attività Formative, tramite le attività proposte dal Corso di Studio o altre attività che vengano proposte dagli studenti e dalle studentesse, previamente riconosciute dal o dalla docente responsabile dei Tirocini, se pertinenti al percorso formativo del Corso di Laurea.
Le attività di Tirocinio possono essere svolte nel corso di tutto il triennio, e vengono verbalizzati nel terzo anno del percorso formativo, dai o dalle docenti incaricati.

2.2 ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI, PROPEDEUTICITÀ, FREQUENZA
I corsi di Lingua sono articolati in moduli (lezioni frontali), tenuti dal o dalla docente titolare dell’insegnamento, ed esercitazioni linguistiche con i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL).
I corsi di Lingua prevedono la propedeuticità fra le diverse annualità: l’esame di Lingua 1 deve essere sostenuto prima di quello di Lingua 2, l’esame di Lingua 2 prima di quello di Lingua e Traduzione 3; il mancato rispetto della propedeuticità determina l’annullamento dei CFU acquisiti.
Il Corso di Studio non prevede la frequenza obbligatoria.

2.3 SCELTA DELLE LINGUE STRANIERE
Il Corso di Laurea prevede l’obbligatorietà di due lingue straniere triennali scelte tra quelle attivate. Gli esami di "Fondamenti di Intercultura" e di "Letteratura e Cultura" devono essere coerenti con quelli delle lingue prescelte, secondo il seguente schema:

- - Lingua albanese - Fondamenti di intercultura albanese - Letteratura e cultura albanese.
- - Lingua ceca e slovacca - Fondamenti di intercultura europea: ceco e slovacco - Letteratura e cultura albanese.
- - Lingua francese - Fondamenti di intercultura francese - Letterature e culture di espressione francese.
- - Lingua inglese - Fondamenti di intercultura inglese - Letterature e culture di espressione anglofona oppure Letteratura e cultura angloamericana.
- - Lingua neogreca - Fondamenti di intercultura europea: neogreco - Letteratura e cultura neogreca.
- - Lingua portoghese e brasiliana - Fondamenti di intercultura portoghese e brasiliano - Letteratura e cultura di espressione portoghese.
- - Lingua rumena - Fondamenti di intercultura europea: rumeno - Letteratura e cultura rumena.
- - Lingua russa - Fondamenti di intercultura slava - Letteratura e cultura russa.
- - Lingua Spagnola - Fondamenti di intercultura-spagnolo oppure Fondamenti di intercultura-ispanoamericano - Letteratura spagnola oppure Letterature e culture ispanoamericane.
- - Lingua tedesca - Fondamenti di intercultura tedesca - Letteratura e cultura tedesca.
- - Lingua ucraina - Fondamenti di intercultura slava - Letteratura e cultura ucraina.
- - Lingua ungherese - Fondamenti di intercultura ungherese - Letteratura e cultura ungherese.
- - Lingue slave meridionali - Fondamenti di intercultura slava – Letterature e culture slave meridionali.

2.4 LIVELLI DI USCITA
In ottemperanza a quanto prescritto negli “Obiettivi formativi qualificanti” della Classe L-12 recentemente riformata (capo “e”), i laureati e le laureate in Mediazione linguistica e interculturale saranno in grado di utilizzare efficacemente ad un livello non inferiore al QCER B2, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari, ad avvenuto assolvimento di complessivi 36 CFU nel triennio. Essi acquisiranno inoltre conoscenze, ad un livello non inferiore al QCER B1, in forma scritta e orale, di una seconda lingua straniera (dell’Unione Europea o di un paese extra-UE), ad avvenuto assolvimento di complessivi 24 CFU nel triennio.
Per la sola lingua inglese è previsto il raggiungimento del livello minimo di uscita QCER C1.1, ad avvenuto assolvimento di complessivi 36 CFU nel triennio, e del livello minimo di uscita QCER B2.2, ad avvenuto assolvimento di complessivi 24 CFU nel triennio.
Detta prescrizione ministeriale implica:
- che almeno una delle due lingue scelte debba appartenere a un paese dell’Unione Europea;
- che, in almeno una lingua appartenente a un paese dell’Unione Europea, i laureati e le laureate raggiungano un livello minimo di uscita non inferiore al QCER B2, in forma scritta e orale.

2.5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ESAMI
Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca pubblicati sul sito dell’Ateneo, gli esami si svolgono nelle tre sessioni ordinarie indicate nel calendario didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia che dovrà prevedere un minimo di cinque appelli ordinari di esame per ciascun anno accademico più due straordinari.
Per le modalità di svolgimento degli esami e i diritti degli studenti e delle studentesse si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca, agli articoli da 39 a 42.
Gli esami degli insegnamenti di Lingua prevedono un’articolazione specifica:
a) verifica scritta e/o orale del corso tenuto dal o dalla docente titolare dell’insegnamento.
b) verifiche scritte e orali delle esercitazioni linguistiche.
I risultati delle verifiche delle esercitazioni linguistiche vengono comunicate dal docente titolare dell’insegnamento secondo le indicazioni fornite nel programma d’esame.
La valutazione (voto in trentesimi) e la verbalizzazione dell’esame nel sistema INFOSTUD sono effettuati dal o dalla docente titolare dell’insegnamento.

2.6 PIANO DI STUDI
Il PIANO di STUDI (PdS) rappresenta la proposta del percorso formativo che gli studenti e le studentesse intendono seguire per il conseguimento della laurea.
Gli studenti e le studentesse iscritti al 1° anno devono compilare il PdS entro le date indicate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia accedendo alla piattaforma Infostud, rispettando le indicazioni contenute nel paragrafo “Scelte delle lingue straniere”.
Non è possibile modificare il PdS più di una volta all’anno, salvo in caso di necessità per variazione del Learning Agreement durante il soggiorno Erasmus. In ogni caso, qualsiasi variazione deve essere autorizzata dal/la Presidente del CdS.

2.7 NUMERO PROGRAMMATO E PROVA DI ACCESSO
Il Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale è un corso ad accesso programmato che prevede il superamento di una prova di ingresso.
La prova di accesso segue le indicazioni contenute nel Bando pubblicato ogni anno sul sito del Corso di Studio.

2.8 PASSAGGI, TRASFERIMENTI, ABBREVIAZIONE DI CORSO
Le procedure di immatricolazione per studenti e le studentesse iscritti a Corsi di Studio dell’Ateneo o di altri Atenei sono indicate nel Bando di accesso pubblicato ogni anno sul sito del Corso di Studio.

2.9 SUPPORTO ALLA DIDATTICA - TUTORATO
Il Corso di Studio garantisce un servizio di tutorato, organizzato annualmente, ha lo scopo di:
- fornire consulenza per l’elaborazione dei piani di studi;
- promuovere la partecipazione degli studenti e delle studentesse ai programmi di scambio o mobilità nazionali e internazionali;
- orientare culturalmente e professionalmente gli studenti e le studentesse, informandoli circa le occasioni formative offerte sia dall’università sia da enti pubblici e privati;
- indirizzare gli studenti e le studentesse ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
All’inizio di ogni anno accademico sono rese disponibili sulla pagina del Corso di Studio o altri canali di comunicazione tutte le informazioni utili agli studenti e alle studentesse, relative in particolare a: orari e calendari delle lezioni e delle esercitazioni, orari di ricevimento dei e delle docenti, attività di orientamento e tutorato, servizi di segreteria didattica, raggiungibilità della sede, immatricolazioni e iscrizioni, passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, piani di studio, rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

2.10 PROVA FINALE
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio (laurea) consiste nella redazione di un elaborato, il cui argomento è stato preventivamente concordato con il docente relatore o la docente relatrice. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU e pertanto la sua entità è rapportata alle ore di lavoro previste per un tale numero di crediti (ovvero 150).
L’argomento della prova finale può essere scelto:
A) in uno dei due SSD relativi alle lingue straniere scelte e nei SSD compresi tra le attività “di base” e “caratterizzanti”, purché gli studenti e le studentesse vi abbiano conseguito almeno 12 CFU (anche utilizzando i CFU a “scelta dello studente”), a meno che si tratti di insegnamento per cui sono disponibili solo 6 CFU.
B) nei SSD compresi tra le attività “affini e integrative” o “a scelta” purché gli studenti e le studentesse vi abbiano conseguito almeno 6 CFU e purché l’argomento sia connesso con aspetti linguistici e/o culturali di una delle due lingue scelte.
Per concordare la tipologia e l’argomento della prova finale gli studenti e le studentesse devono prendere contatto con i o le docenti da otto a sei mesi prima della sessione prevista, avendo da sostenere un numero di esami non superiore a cinque.
La discussione dell’elaborato avverrà in forma pubblica nelle date indicate dal Corso di Studio almeno dieci giorni prima dello svolgimento. Le Commissioni sono composte da tutti i e le docenti relatori, nel numero minimo di sette. La discussione dell’elaborato potrà svolgersi in sottocommissioni, e parte integrante della discussione dell’elaborato sarà la parziale esposizione dell’argomento oggetto del lavoro in una delle due lingue di studio.
A partire dalla media conseguita dagli studenti e dalle studentesse negli esami di profitto, la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 5 punti sulla base dell’elaborato presentato e della discussione. Un ulteriore punto sarà aggiunto al punteggio assegnato all’elaborato finale agli studenti e alle studentesse che:
a) risultino in corso alla data della discussione della Prova finale
b) oppure abbiano ottenuto almeno tre lodi nel percorso formativo.
La proclamazione dei laureati e delle laureate potrà avvenire in forma contestuale, alla fine di ogni seduta di laurea, oppure in modalità differita, in una data fissata dal/la Presidente del CdS e in un’aula idonea. In un caso o nell’altro, la presenza di accompagnatori e accompagnatrici è soggetta a limitazioni per ragioni organizzative e di ricettività delle sedi. Informazioni e istruzioni saranno fornite ai laureandi attraverso i canali ufficiali del Dipartimento e del Corso di Studio.

Art. 3 – ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

1.Sono organi del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale:
- il Consiglio di Corso di Studio;
- il/la Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale è coordinato da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione dei Consigli di Area Didattica o Corsi di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i e le docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito del Corso di Studio o dei Corsi di Studio coordinati. In particolare:
a) professori e professoresse di ruolo, anche afferenti alle Università partner, nel caso di Corsi di Studio Interateneo, ed i ricercatori e le ricercatrici, ivi compresi quelli/e a tempo determinato;
b) docenti a cui sono attribuiti contratti di insegnamento;
c) inoltre, partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, due rappresentanti dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) eletti tra tutti i CEL assegnati al Corso di Studi.
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti e studentesse pari al 15% dei e delle docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto: i professori e le professoresse di ruolo; i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato e indeterminato; i e le rappresentanti degli studenti e delle studentesse.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto i e le docenti a contratto e i e le rappresentanti dei CEL.

Art. 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del Corso di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i e le docenti da attribuire ai singoli Corsi di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
d) propone i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la successiva approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dagli studenti e dalle studentesse nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dagli studenti e dalle studentesse in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti e studentesse provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) individua i cultori e le cultrici della materia che potranno essere inseriti all’occorrenza nelle Commissioni di esame, nominate dal/la Presidente, su proposta del o della docente responsabile dell’insegnamento;
l) valuta la domanda degli studenti e delle studentesse, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
n) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei/delle componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei/delle componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal/la Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei/delle componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del/la Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere per via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.

Art. 6 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. I e le docenti di ruolo che compongono il Consiglio, ivi compresi i e le docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, eleggono al loro interno uno/una Presidente.
2. Il/La Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio del Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentita la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
h) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
i) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
l) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
m) nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del o della docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
n) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.

Art. 7 – ELEZIONI DEL/LA PRESIDENTE

1. Il/La Presidente del Corso di Studio, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto/a a scrutinio segreto dai e dalle docenti di ruolo che compongono il Consiglio di Corso di Studio o dell’Area Didattica, così come specificati nell’art. 4, comma 3.
L’elezione del/la Presidente avviene a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2.Il/La Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i/le docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i/le docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i/le docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il/la Decano/a del Consiglio di Corso di Studio o dell’Area Didattica indice le elezioni del/la Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Art. 8 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E DI AREA DIDATTICA

1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti e le studentesse iscritti al Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei e delle rappresentanti eletti è pari al 15% dei e delle docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei/le rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse iscritti in corso al Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale, nonché a tutti gli studenti e le studentesse iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.
3. L’elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse iscritti in corso al in Mediazione linguistica e interculturale.
4. Sono eletti gli studenti e le studentesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente o la studentessa che sia iscritto/a ad un anno di corso inferiore rispetto agli/alle altri/altre candidati/e; in caso di parità di voti tra candidati/e iscritti/e allo stesso anno di corso viene nominato/a lo studente o la studentessa più giovane di età.
5. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale non ne infirma la valida costituzione.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto/a, il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse è sostituito/a dal/la primo/a dei candidati/e non eletti/e; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il/la Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente o la studentessa eletti che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio, è considerato/a decaduto/a.
8. I/Le rappresentanti degli studenti e delle studentesse durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
9. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
10. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
11. La procedura per l’elezione dei/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio del Corso di Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.

Art. 9 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale è costituita: a) dal/la Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o due docenti di ruolo; b) dal/dalla referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; c) da una rappresentanza degli studenti e delle studentesse in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti e le studentesse componenti della Commissione devono essere iscritti/e al Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti/e nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del/la Presidente del Corso di Studio che partecipa alle sedute assistito dal/la referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il/la Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

ART.10 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale ha emanato il presente Regolamento redatto sulla scorta del Regolamento-tipo dei Corsi di Studio d’Ateneo; il Regolamento del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale è stato approvato dal Consiglio di Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale, dal Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali e dalla Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.